Cassazione Civile, Ordinanza n. 32390/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a II.DD. e IVA per l'anno 2002, con due riprese fiscali: una concernente il reddito di impresa individuale della contribuente e una concernente il reddito di partecipazione nella Soget srl. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, ritenendo infondata l'eccezione dell'Ufficio di inammissibilità per novità del motivo d'appello relativo al reddito di partecipazione, sul presupposto che tale profilo fosse già stato dedotto nel ricorso introduttivo. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 18, comma 2, lett. e), e 57 del d.lgs. 546/1992, nonché dei principi di specificità/autosufficienza del ricorso, sostenendo che nel ricorso originario non vi era alcuna contestazione sulla ripresa relativa al reddito di partecipazione e che, pertanto, quel motivo introdotto in appello era nuovo e inammissibile. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo censurato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo della contribuente anche quanto alla ripresa del reddito di partecipazione nella Soget srl per il 2002. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato solo come riferimento formale del motivo di ricorso per cassazione; la decisione si fonda però sulla violazione della disciplina del processo tributario quanto ai motivi di impugnazione.
art. 366, primo comma, nn. 3-5, c.p.c.
richiamato in relazione al principio di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, che la Corte ritiene rispettato dalla ricorrente.
art. 18, comma 2, lett. e), d.lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente come norma che impone la specifica deduzione dei motivi nel ricorso introduttivo del processo tributario.
art. 18, comma 4, d.lgs. 546/1992
richiamato insieme all'art. 18, comma 2, lett. e), per sostenere il principio di specificità dei motivi del ricorso introduttivo.
la Corte afferma che il motivo introdotto in appello era nuovo e quindi vietato in secondo grado; la CTR ha violato questa disposizione ammettendolo.
richiamato nel passaggio sui motivi aggiunti, consentiti solo in presenza di documenti non conosciuti o depositati per ordine della commissione.
richiamato solo come base della ripresa fiscale relativa al reddito di impresa individuale della contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo; il giudice non può estendere il thema decidendum a vizi o contestazioni non prospettati dal contribuente.
- La deduzione in appello di una contestazione fondata su fatti o presupposti diversi da quelli esposti in primo grado integra una domanda nuova o un motivo aggiunto non consentito, quando non sia riconducibile alla originaria causa petendi.
- I motivi aggiunti nel processo tributario sono ammessi solo nei casi e nei limiti previsti dall'art. 24 d.lgs. 546/1992, in particolare in presenza di documenti non conosciuti o prodotti per ordine della commissione.
- Se il motivo di appello è effettivamente nuovo ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, la sua ammissione da parte del giudice tributario integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, pronunciando direttamente sul ricorso originario.
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