Cassazione Civile, Ordinanza n. 13839/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a più ingiunzioni riferite a tributi comunali, sanzioni e interessi per diverse annualità. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e omesso esame di fatti decisivi. In sostanza, la ricorrente lamentava che le sentenze di merito fossero affette da motivazione apparente e che il giudice d'appello non si fosse pronunciato su questioni decisive, tra cui la doglianza relativa agli interessi moratori e alla pretesa usurarietà del tasso applicato. La Corte ha rilevato che il motivo era formulato in modo promiscuo, mescolando censure eterogenee di violazione di legge e vizio motivazionale, senza distinguere con chiarezza le doglianze e senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo unico fosse un motivo "misto" redatto in modo inammissibilmente confuso, perché cumulava violazione di legge e vizio motivazionale sulla medesima questione, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare e ricondurre le censure alle corrette categorie dell'art. 360 c.p.c. Ha inoltre evidenziato che la censura era generica e non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva esaminato in modo analitico tutte le questioni riproposte e, quanto agli interessi di mora, aveva ritenuto non provata l'usurarietà e sufficiente l'indicazione del criterio di calcolo, trattandosi di interessi predeterminati ex lege. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore del Comune e della società concessionaria, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. È stata invece esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla controricorrente Soget.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze nel processo tributario, ma la sua violazione è stata invocata in modo generico e promiscuo, senza un'autonoma e chiara censura della ratio decidendi
richiamato per denunciare un preteso vizio di omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la censura non fosse specificamente calibrata sulla decisione impugnata
utilizzato come parametro delle censure di legittimità; la Corte ribadisce che i motivi devono essere chiari, specifici e correttamente sussunti nelle ipotesi tassative previste
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la violazione di legge presuppone l'accertamento del fatto e non può essere confusa con la censura sul vizio motivazionale
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione al preteso error in procedendo e all'omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere sovrapposto alla violazione di legge sulla stessa questione
invocato dalla controricorrente per la condanna per responsabilità aggravata, ma la Corte ha escluso i relativi presupposti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha trovato applicazione ai fini dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto
Cass. Sez. U. n. 9100/2015
ammissibilità del motivo misto solo se la formulazione consente di cogliere chiaramente le doglianze e di esaminarle separatamente
Cass. n. 9793/2013
conforme all'ammissibilità del cumulo solo se i profili di diritto e di fatto sono distintamente trattati
Cass. n. 8915/2018
conforme al principio dell'ammissibilità condizionata del motivo misto
Cass. n. 26874/2018
ha escluso la possibilità di cumulare nello stesso motivo violazione di legge e vizio motivazionale quando la mescolanza impedisce di isolare le censure
Cass. Sez. L, n. 3397/2024
richiamata come arresto che considera inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei riferiti all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Cass. n. 8613/2011
richiamata per affermare che, in materia tributaria, il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato ex lege e il tasso è conoscibile come dato normativo
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere formulato in modo chiaro, specifico e tecnicamente corretto: la mescolanza incontrollata di violazione di legge e vizio motivazionale sulla medesima questione può rendere il ricorso inammissibile se costringe la Corte a ricostruire d'ufficio le censure.
- Il motivo "misto" è ammissibile solo se, dalla sua lettura complessiva, è possibile distinguere nettamente i profili di diritto da quelli di fatto e trattarli separatamente senza attività creativa del giudice di legittimità.
- La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente deve confrontarsi specificamente con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente sovrapporre le motivazioni di primo e secondo grado o dedurre in modo generico l'assenza di esame delle questioni.
- In materia tributaria, quando gli interessi sono determinati dalla legge e il criterio di calcolo è indicato nell'atto, la motivazione sull'importo può essere ritenuta sufficiente se consente di verificare il mero calcolo matematico e il tasso normativamente vigente.
- La doglianza sull'usurarietà degli interessi moratori richiede allegazione e prova del superamento dei limiti applicabili; la mera affermazione non è sufficiente a scalfire una decisione di merito che abbia rilevato il difetto di prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13764/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13765/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13767/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13768/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13770/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13771/2026 del 12/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →