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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13839/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a più ingiunzioni riferite a tributi comunali, sanzioni e interessi per diverse annualità. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e omesso esame di fatti decisivi. In sostanza, la ricorrente lamentava che le sentenze di merito fossero affette da motivazione apparente e che il giudice d'appello non si fosse pronunciato su questioni decisive, tra cui la doglianza relativa agli interessi moratori e alla pretesa usurarietà del tasso applicato. La Corte ha rilevato che il motivo era formulato in modo promiscuo, mescolando censure eterogenee di violazione di legge e vizio motivazionale, senza distinguere con chiarezza le doglianze e senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo unico fosse un motivo "misto" redatto in modo inammissibilmente confuso, perché cumulava violazione di legge e vizio motivazionale sulla medesima questione, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare e ricondurre le censure alle corrette categorie dell'art. 360 c.p.c. Ha inoltre evidenziato che la censura era generica e non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, la quale aveva esaminato in modo analitico tutte le questioni riproposte e, quanto agli interessi di mora, aveva ritenuto non provata l'usurarietà e sufficiente l'indicazione del criterio di calcolo, trattandosi di interessi predeterminati ex lege. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore del Comune e della società concessionaria, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. È stata invece esclusa la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla controricorrente Soget.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze nel processo tributario, ma la sua violazione è stata invocata in modo generico e promiscuo, senza un'autonoma e chiara censura della ratio decidendi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare un preteso vizio di omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la censura non fosse specificamente calibrata sulla decisione impugnata

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    utilizzato come parametro delle censure di legittimità; la Corte ribadisce che i motivi devono essere chiari, specifici e correttamente sussunti nelle ipotesi tassative previste

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge presuppone l'accertamento del fatto e non può essere confusa con la censura sul vizio motivazionale

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato in relazione al preteso error in procedendo e all'omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere sovrapposto alla violazione di legge sulla stessa questione

  • art. 96 c.p.c.

    invocato dalla controricorrente per la condanna per responsabilità aggravata, ma la Corte ha escluso i relativi presupposti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha trovato applicazione ai fini dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto

  • Cass. Sez. U. n. 9100/2015

    ammissibilità del motivo misto solo se la formulazione consente di cogliere chiaramente le doglianze e di esaminarle separatamente

  • Cass. n. 9793/2013

    conforme all'ammissibilità del cumulo solo se i profili di diritto e di fatto sono distintamente trattati

  • Cass. n. 8915/2018

    conforme al principio dell'ammissibilità condizionata del motivo misto

  • Cass. n. 26874/2018

    ha escluso la possibilità di cumulare nello stesso motivo violazione di legge e vizio motivazionale quando la mescolanza impedisce di isolare le censure

  • Cass. Sez. L, n. 3397/2024

    richiamata come arresto che considera inammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei riferiti all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.

  • Cass. n. 8613/2011

    richiamata per affermare che, in materia tributaria, il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato ex lege e il tasso è conoscibile come dato normativo

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere formulato in modo chiaro, specifico e tecnicamente corretto: la mescolanza incontrollata di violazione di legge e vizio motivazionale sulla medesima questione può rendere il ricorso inammissibile se costringe la Corte a ricostruire d'ufficio le censure.
  • Il motivo "misto" è ammissibile solo se, dalla sua lettura complessiva, è possibile distinguere nettamente i profili di diritto da quelli di fatto e trattarli separatamente senza attività creativa del giudice di legittimità.
  • La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente deve confrontarsi specificamente con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente sovrapporre le motivazioni di primo e secondo grado o dedurre in modo generico l'assenza di esame delle questioni.
  • In materia tributaria, quando gli interessi sono determinati dalla legge e il criterio di calcolo è indicato nell'atto, la motivazione sull'importo può essere ritenuta sufficiente se consente di verificare il mero calcolo matematico e il tasso normativamente vigente.
  • La doglianza sull'usurarietà degli interessi moratori richiede allegazione e prova del superamento dei limiti applicabili; la mera affermazione non è sufficiente a scalfire una decisione di merito che abbia rilevato il difetto di prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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