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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26001/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento. Il giudice di appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente, pur dopo un esito favorevole in primo grado, ritenendo d'ufficio impossibile verificare la tempestività dell'impugnazione perché nel fascicolo non era presente un documento da cui desumere la data di notifica della cartella, con conseguente presunta tardività del ricorso. La ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non potesse dichiarare il ricorso tardivo e inammissibile senza un'eccezione della controparte e senza svolgere ulteriori verifiche sulla data di notificazione dell'atto impugnato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il controllo sulla tempestività dell'impugnazione è doveroso e può essere svolto d'ufficio, ma la sanzione dell'inammissibilità per tardività, specie nel processo tributario, va applicata in modo restrittivo e, quando sorgano contestazioni o comunque occorra verificare la regolarità dell'atto, il giudice deve ordinare l'esibizione degli originali ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992 prima di dichiarare l'inammissibilità. Poiché la CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso senza disporre tale esibizione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Il ricorso nel processo tributario deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, a pena di inammissibilità.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    In presenza di contestazioni il giudice tributario deve ordinare l'esibizione degli originali degli atti e documenti depositati, prima di applicare la sanzione dell'inammissibilità quando sia possibile verificare la regolarità sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato in relazione alla contestazione della conformità delle copie fotostatiche agli originali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la tempestività dell'impugnazione è un requisito processuale che il giudice può e deve verificare anche d'ufficio, senza che sia necessaria una specifica eccezione della parte resistente, purché il controllo sia possibile sulla base degli atti di causa.
  • Le cause di inammissibilità del ricorso tributario devono essere interpretate restrittivamente, trattandosi di sanzioni processuali di carattere eccezionale e di extrema ratio.
  • Quando la verifica della tempestività o della ritualità del ricorso richiede l'esame di documenti non sufficientemente chiari o contestati, il giudice tributario deve attivare il potere di ordinare l'esibizione degli originali ex art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992 prima di dichiarare l'inammissibilità.
  • L'inammissibilità per tardività non può essere pronunciata senza un adeguato accertamento della data di notifica dell'atto impugnato, se dagli atti non emerge con chiarezza l'intempestività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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