Cassazione Civile, Ordinanza n. 25131/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (commercialista)
La controversia
Il ricorrente, già socio, amministratore e poi liquidatore di una società, aveva convenuto in giudizio il commercialista incaricato della società sostenendo che questi avesse causato un danno non inserendo nel bilancio di liquidazione un credito d'imposta Irap e Ires, con conseguente perdita della possibilità di recuperarlo, e che avesse gestito in modo negligente il contenzioso tributario, rappresentando la società dinanzi al giudice tributario e, soprattutto, omettendo di informarlo tempestivamente dell'esito sfavorevole del giudizio di appello, così precludendo la proposizione del ricorso per cassazione. In primo grado la domanda era stata rigettata; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il professionista avesse assolto l'obbligo di informazione, valorizzando una scrittura con firma non disconosciuta e una e-mail, e reputando non provata l'allegazione di abuso nel riempimento del foglio firmato in bianco. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'onere della prova e sulla prova documentale, sostenendo che la e-mail, da lui disconosciuta, non poteva avere valore probatorio e che spettava al professionista dimostrare di aver effettivamente informato il cliente, anche mediante una comunicazione ricettizia di recesso dal mandato; 2) violazione delle regole sulla responsabilità professionale del commercialista, assumendo che, anche a voler ritenere informato il cliente del solo dispositivo, il professionista avrebbe dovuto fornire una compiuta assistenza, estrarre copia integrale della sentenza, valutarne le motivazioni e indicare tempi e modalità del successivo ricorso, oltre a provare l'adempimento degli obblighi di trasparenza e sollecitazione; 3) violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c. per asserita ultrapetizione, poiché la Corte d'appello avrebbe valorizzato un documento in modo difforme rispetto alle prospettazioni della parte resistente. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che la e-mail semplice è un documento informatico valutabile dal giudice insieme agli altri elementi di prova; che il destinatario di una comunicazione via e-mail è responsabile della propria casella e non può limitarsi a negare la ricezione; che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente accertato l'avvenuta informazione sulla base del documento sottoscritto per ricevuta e della mancata prova del riempimento abusivo; che l'incarico professionale era ampio e non richiedeva una formale rinuncia al mandato per attività future non ancora conferite; e che non vi è ultrapetizione quando il giudice interpreta e valuta un documento ritualmente acquisito al processo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il primo motivo nella parte in cui mirava a rivalutare il fatto e ha affermato che la e-mail semplice, se contestata, resta comunque un elemento probatorio da apprezzare unitamente agli altri; ha escluso la violazione delle regole sulla responsabilità professionale, osservando che l'obbligo del commercialista era di informazione e non di formale recesso da un mandato per un'attività futura non ancora conferita; ha infine negato la sussistenza del vizio di ultrapetizione, poiché il giudice può interpretare e valutare documenti già acquisiti al processo indipendentemente da chi li abbia prodotti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la posta elettronica semplice è un documento informatico che, se non contestato nella provenienza o nel contenuto, fa piena prova dei fatti rappresentati; se contestato, non viene espunto ma deve essere valutato insieme agli altri elementi di prova
la Corte richiama la disciplina dell'onere della prova, escludendo che nel caso concreto fosse stato invertito in danno del cliente
invocato per la responsabilità contrattuale del professionista; la Corte esclude l'inadempimento perché ritiene provato l'adempimento dell'obbligo informativo
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una formale rinuncia al mandato; la Corte esclude che nel caso fosse necessario un recesso formale
richiamato per sostenere il carattere ricettizio del recesso; la Corte ritiene che la fattispecie non imponga una comunicazione formale di recesso per l'attività futura non ancora conferita
richiamato in tema di responsabilità professionale del commercialista; la Corte non ravvisa, nel caso, un profilo decisivo di responsabilità aggravata
richiamato per la diligenza professionale; la Corte reputa sufficiente, nel caso concreto, l'obbligo di informazione assolto dal professionista
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo per lamentare ultrapetizione; la Corte esclude la violazione
richiamato per asserita ultrapetizione; la Corte osserva che la valutazione di un documento acquisito non integra ultrapetizione
richiamato per contestare l'uso del materiale probatorio; la Corte afferma che il giudice può valutare i documenti ritualmente prodotti nel processo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la parte soccombente è tenuta a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La e-mail semplice costituisce documento informatico pienamente valutabile nel processo; se la provenienza o il contenuto sono contestati, il giudice non deve espungerla, ma valutarla insieme agli altri elementi probatori, considerando le sue caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.
- Il destinatario di una comunicazione trasmessa via posta elettronica non può limitarsi a negarne genericamente la ricezione: grava su di lui il rischio del malfunzionamento della casella, del blocco dei messaggi o dell'invio in spam, se la comunicazione risulta regolarmente inviata.
- In tema di responsabilità professionale, l'obbligo del professionista può esaurirsi nell'informare correttamente il cliente dell'esito della controversia e delle possibili iniziative successive; non sussiste, in assenza di specifico incarico, un dovere di compiere atti relativi ad attività future non ancora affidate.
- Non integra ultrapetizione la valutazione, da parte del giudice, della portata probatoria di un documento ritualmente acquisito in causa, anche se tale documento sia stato prodotto da una parte diversa da quella che ne trae vantaggio.
- Quando la censura di legittimità mira sostanzialmente a una nuova valutazione del fatto e delle prove, essa è inammissibile o comunque infondata se la motivazione del giudice di merito è logicamente coerente e fondata su elementi probatori apprezzabili.
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