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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16286/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso IRPEG presentata da una banca per l’anno d’imposta 1997, fondata sull’assunto che nella dichiarazione non fosse stato indicato un importo relativo a ritenute subite sugli interessi percepiti in operazioni di pronti contro termine, importo che avrebbe dovuto essere scomputato dall’imposta dovuta. La CTP aveva respinto la domanda per difetto di prova, mentre la CTR, dopo consulenza tecnica d’ufficio, aveva accolto il rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e sostenendo che il giudice di merito avesse fondato la decisione su documenti di provenienza della contribuente, contestati e non idonei a dimostrare la pretesa, invece di richiedere la prova mediante le scritture contabili e la verifica analitica dei titoli e dei periodi di detenzione. In sostanza, la ricorrente lamentava che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la domanda di rimborso senza adeguato supporto probatorio, invadendo il terreno del merito sotto la veste di violazione di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso e, per conseguenza, inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che la censura dell’Agenzia, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere un riesame del merito della valutazione probatoria compiuta dalla CTR. La Corte ha ribadito che, nell’azione di rimborso, l’onere della prova grava sul contribuente sia sull’an che sul quantum, ma ha osservato che la CTR non aveva invertito tale onere; si era limitata a reputare sufficienti gli elementi documentali prodotti dalla banca. L’eventuale erronea o incongrua valutazione delle prove, secondo la Corte, avrebbe potuto essere denunciata solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nei limiti applicabili ratione temporis, vizio che però non era stato adeguatamente dedotto. La Corte ha inoltre escluso che fossero configurabili i casi, eccezionali, in cui è consentito censurare la valutazione della prova in cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna dell’Agenzia alle spese. È stato anche precisato che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti di un’Amministrazione dello Stato, per la disciplina della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    In tema di rimborso tributario, l’onere della prova della pretesa, sia quanto all’esistenza del diritto sia quanto al relativo importo, grava sul contribuente; tuttavia la censura di violazione di questa norma non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La falsa applicazione di legge non consente di riesaminare il merito della valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L’eventuale incongruità della valutazione delle prove può essere denunciata solo nei limiti del vizio motivazionale, nei ristretti confini applicabili ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo, ma non nei confronti delle Amministrazioni dello Stato secondo l’interpretazione adottata.

Massime di principio

  • In materia di rimborso tributario, il contribuente che chiede la restituzione deve provare sia il fondamento del diritto sia l’ammontare del credito richiesto.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile quando, in realtà, la parte mira a contestare la valutazione di attendibilità e sufficienza delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In cassazione non è consentito rivalutare liberamente il materiale istruttorio; la censura sulla prova è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale o nei casi eccezionali in cui il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove legali mal valutate o attribuito efficacia di piena prova a elementi che non la hanno.
  • Le doglianze sulla insufficienza o incongruità della motivazione devono essere specificamente veicolate nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove applicabile.
  • Le Amministrazioni dello Stato non sono tenute al raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente, in ragione del meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiProveRicorso per cassazione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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