Cassazione Civile, Ordinanza n. 16406/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di concessione di vendita e assistenza tecnica di autoveicoli Opel relativi a diverse zone del Comune di Bologna. La società concessionaria ricorrente lamentava che altre concessionarie della stessa rete, e la società concedente, avessero violato l’esclusiva territoriale a lei assegnata: prima con un presunto sconfinamento di una concessionaria limitrofa nella propria area, poi con l’assegnazione di concessioni ulteriori e con l’apertura, nella sua zona, di un punto vendita che avrebbe commercializzato anche auto nuove Opel. Deduceva che la concedente avrebbe dovuto intervenire a tutela della sua esclusiva e che l’omissione integrasse violazione degli obblighi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. Chiedeva quindi il risarcimento del danno, quantificato nelle perdite di esercizio del quadriennio 2000-2003. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1175, 1362, 1365, 1123 e 2697 c.c., sostenendo che il contratto andasse interpretato nel senso di imporre alla concedente un obbligo di tutela dell’esclusiva territoriale e contestando l’accertamento di merito sull’assenza di sconfinamenti; 2) violazione dell’art. 1223 c.c., censurando la lettura data alla CTU, che avrebbe invece evidenziato una contrazione delle vendite e un possibile danno da svalutazione dell’avviamento; 3) omesso esame della richiesta di chiarimenti o rinnovazione della CTU e, comunque, dei risultati peritali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a contrapporre una diversa interpretazione del contratto a quella, plausibile, accolta dalla Corte d’appello, senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici; ha inoltre considerato il sub-motivo sui presunti sconfinamenti come una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché mirava a sovvertire l’apprezzamento del giudice di merito sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, attività insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per perplessità e contraddittorietà della censura, sia perché l’omesso esame della CTU non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre la mancata rinnovazione o richiesta di chiarimenti al CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma la Corte non ravvisa una violazione censurabile nei termini proposti nel ricorso
richiamato come norma sulla buona fede esecutiva del contratto; la sua violazione è stata esclusa in fatto e in diritto dalla sentenza impugnata
invocato quale canone ermeneutico; la Corte ribadisce che la censura deve indicare in concreto come il giudice di merito se ne sia discostato
invocato insieme agli altri canoni interpretativi; la Corte afferma che non basta contrapporre una lettura alternativa del contratto
la violazione dei canoni interpretativi è deducibile solo specificando le regole violate e il modo della loro erronea applicazione
richiamato nel primo motivo, ma senza che dalla decisione emerga una specifica applicazione sostanziale della norma
richiamato nel primo motivo; la Corte considera la doglianza inammissibile perché volta a ottenere una diversa ricostruzione del fatto
richiamato per censurare la valutazione del danno; la Corte ribadisce che l’apprezzamento del danno sulla base della CTU è riservato al giudice di merito
mezzo di censura invocato per violazione di legge, ma ritenuto impropriamente utilizzato per contestazioni di merito
richiamato per denunciare una pretesa nullità per omesso esame dell’istanza di chiarimenti/rinnovazione della CTU; la Corte esclude la denunciabilità nei termini prospettati
la Corte precisa che il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla consulenza tecnica o alle argomentazioni difensive
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato da versare in aggiunta
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma di inserimento del comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la soluzione adottata è una delle interpretazioni plausibili del testo contrattuale.
- La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali richiede che il ricorrente indichi specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa più favorevole.
- La censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati è inammissibile in sede di legittimità.
- La valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d’ufficio, compresa la scelta degli elementi ritenuti più attendibili, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
- Nel vigore dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame denunciabile deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; la critica alla consulenza tecnica in sé non integra automaticamente tale vizio.
- La decisione di disporre chiarimenti o rinnovazione della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la sua irrilevanza o superfluità emerga dalla motivazione complessiva della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16320/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16324/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16325/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16326/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16327/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16328/2022 del 20/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →