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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16406/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di concessione di vendita e assistenza tecnica di autoveicoli Opel relativi a diverse zone del Comune di Bologna. La società concessionaria ricorrente lamentava che altre concessionarie della stessa rete, e la società concedente, avessero violato l’esclusiva territoriale a lei assegnata: prima con un presunto sconfinamento di una concessionaria limitrofa nella propria area, poi con l’assegnazione di concessioni ulteriori e con l’apertura, nella sua zona, di un punto vendita che avrebbe commercializzato anche auto nuove Opel. Deduceva che la concedente avrebbe dovuto intervenire a tutela della sua esclusiva e che l’omissione integrasse violazione degli obblighi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. Chiedeva quindi il risarcimento del danno, quantificato nelle perdite di esercizio del quadriennio 2000-2003. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1175, 1362, 1365, 1123 e 2697 c.c., sostenendo che il contratto andasse interpretato nel senso di imporre alla concedente un obbligo di tutela dell’esclusiva territoriale e contestando l’accertamento di merito sull’assenza di sconfinamenti; 2) violazione dell’art. 1223 c.c., censurando la lettura data alla CTU, che avrebbe invece evidenziato una contrazione delle vendite e un possibile danno da svalutazione dell’avviamento; 3) omesso esame della richiesta di chiarimenti o rinnovazione della CTU e, comunque, dei risultati peritali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a contrapporre una diversa interpretazione del contratto a quella, plausibile, accolta dalla Corte d’appello, senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici; ha inoltre considerato il sub-motivo sui presunti sconfinamenti come una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché mirava a sovvertire l’apprezzamento del giudice di merito sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, attività insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per perplessità e contraddittorietà della censura, sia perché l’omesso esame della CTU non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre la mancata rinnovazione o richiesta di chiarimenti al CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma la Corte non ravvisa una violazione censurabile nei termini proposti nel ricorso

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come norma sulla buona fede esecutiva del contratto; la sua violazione è stata esclusa in fatto e in diritto dalla sentenza impugnata

  • art. 1362 c.c.

    invocato quale canone ermeneutico; la Corte ribadisce che la censura deve indicare in concreto come il giudice di merito se ne sia discostato

  • art. 1365 c.c.

    invocato insieme agli altri canoni interpretativi; la Corte afferma che non basta contrapporre una lettura alternativa del contratto

  • artt. 1362 ss. c.c.

    la violazione dei canoni interpretativi è deducibile solo specificando le regole violate e il modo della loro erronea applicazione

  • art. 1123 c.c.

    richiamato nel primo motivo, ma senza che dalla decisione emerga una specifica applicazione sostanziale della norma

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel primo motivo; la Corte considera la doglianza inammissibile perché volta a ottenere una diversa ricostruzione del fatto

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per censurare la valutazione del danno; la Corte ribadisce che l’apprezzamento del danno sulla base della CTU è riservato al giudice di merito

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    mezzo di censura invocato per violazione di legge, ma ritenuto impropriamente utilizzato per contestazioni di merito

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato per denunciare una pretesa nullità per omesso esame dell’istanza di chiarimenti/rinnovazione della CTU; la Corte esclude la denunciabilità nei termini prospettati

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la Corte precisa che il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla consulenza tecnica o alle argomentazioni difensive

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato da versare in aggiunta

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma di inserimento del comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la soluzione adottata è una delle interpretazioni plausibili del testo contrattuale.
  • La denuncia di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali richiede che il ricorrente indichi specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa più favorevole.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati è inammissibile in sede di legittimità.
  • La valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d’ufficio, compresa la scelta degli elementi ritenuti più attendibili, spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
  • Nel vigore dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame denunciabile deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; la critica alla consulenza tecnica in sé non integra automaticamente tale vizio.
  • La decisione di disporre chiarimenti o rinnovazione della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la sua irrilevanza o superfluità emerga dalla motivazione complessiva della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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