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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14137/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato conferimento a una dipendente sanitaria di una posizione organizzativa nell'ambito di una procedura selettiva interna indetta dall'azienda sanitaria. La lavoratrice, già titolare in passato di incarichi analoghi e già vittoriosa in un precedente giudizio sul mancato conferimento di una posizione organizzativa, ha chiesto in primo grado: in via principale, l'accertamento dell'illegittimità della selezione con assegnazione giudiziale dell'incarico e risarcimento del danno pari agli emolumenti perduti; in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance; in ulteriore subordine, la riedizione della procedura secondo criteri legittimi e il risarcimento del danno da chance perduta. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo un ristoro economico. In appello principale l'azienda sanitaria ha contestato la decisione; in appello incidentale la lavoratrice ha cercato di ottenere una pronuncia più ampia. La Corte d'appello ha accolto l'appello principale e rigettato l'incidentale, ritenendo non provato il danno risarcibile, pur dando per illegittima la procedura sotto il profilo della carenza di adeguata comparazione e motivazione. In cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria di invalidità della delibera e di rinnovazione della procedura; 3) violazione degli artt. 2907 c.c., 99 e 112 c.p.c. e dell'art. 21 del CCNL; 4) nullità per omessa pronuncia e omessa motivazione sull'appello incidentale; 5) insufficiente motivazione sul giudizio relativo al quantum e alla comparazione dei curricula. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente limitato la riforma al capo risarcitorio per difetto di prova del danno, lasciando ferma l'illegittimità della procedura, ormai coperta da giudicato; ha inoltre affermato che le domande non accolte o non decise in primo grado devono essere specificamente riproposte ex art. 346 c.p.c., onere non assolto dalla ricorrente; infine ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale sul mancato assolvimento dell'onere di dimostrare la concreta possibilità di conseguire la promozione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse alcuna nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la Corte d'appello aveva accolto l'appello limitatamente al profilo del danno, riformando la condanna risarcitoria di primo grado per difetto di prova del quantum. Ha poi escluso l'omessa pronuncia sulle domande di invalidità della delibera e di riedizione della procedura, rilevando che l'illegittimità della procedura era stata già accertata dai giudici di merito e che la domanda di rinnovazione non risultava specificamente riproposta in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Quanto ai motivi sull'appello incidentale e sulla valutazione comparativa dei curricula, li ha giudicati inammissibili perché la Corte territoriale aveva chiarito la ratio decidendi: la ricorrente non aveva fornito prova della concreta possibilità di ottenere l'incarico e non aveva trascritto nel ricorso gli elementi utili al confronto favorevole. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    la dedotta nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo è esclusa quando il dispositivo sia coerente con la decisione sul capo effettivamente controverso; l'accoglimento dell'appello sul solo quantum comporta la riforma della condanna risarcitoria.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è infondata se la questione è stata in realtà decisa o se la domanda non era stata ritualmente riproposta in appello.

  • art. 2907 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 99 e 112 c.p.c. per sostenere l'ampiezza del thema decidendum, ma la Corte esclude il vizio perché le domande non accolte devono essere riproposte espressamente.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato in relazione all'iniziativa di parte e alla delimitazione del thema decidendum; non consente di superare l'onere di specifica riproposizione delle domande non accolte.

  • art. 346 c.p.c.

    le domande o eccezioni non accolte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, altrimenti restano escluse dal devolutum.

  • art. 132 c.p.c.

    la doglianza di omessa motivazione è esclusa quando la sentenza di merito esplicita la ragione decisoria, qui individuata nella mancata prova della concreta possibilità di ottenere la promozione.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 21 CCNL di comparto

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa sull'attribuzione dell'incarico, ma non valorizzato dalla Corte ai fini dell'accoglimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, il contrasto tra motivazione e dispositivo non determina nullità quando la motivazione chiarisca che la riforma riguarda solo un capo specifico della decisione, anche se il dispositivo è formulato in termini generali.
  • La domanda non accolta in primo grado, o il capo della sentenza rimasto assorbito, deve essere specificamente riproposto in appello; la mera richiesta di conferma della sentenza o il generico richiamo alle difese di primo grado non bastano ai fini dell'art. 346 c.p.c.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice non si sia affatto pronunciato su una domanda o eccezione ritualmente devoluta; se la questione è stata già decisa o non è stata riproposta, il vizio non sussiste.
  • In tema di risarcimento del danno da illegittima selezione o mancato conferimento di un incarico, il danneggiato deve provare non solo l'illegittimità della procedura, ma anche la concreta probabilità di conseguire il bene della vita o, quanto meno, la perdita di una chance apprezzabile.
  • La censura di vizio motivazionale non può limitarsi a contestare l'assenza di un passaggio argomentativo specifico se la sentenza contiene la chiara ratio decidendi posta a base del rigetto; inoltre, il ricorrente deve indicare in modo puntuale gli elementi di fatto rilevanti che sorreggerebbero una diversa conclusione.

Come è indicizzato

MaterieAssegnazione incarichiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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