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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36920/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 nei confronti della società consolidante di un gruppo, per gli anni d’imposta 2007 e 2008. Per il 2007 l’Ufficio recuperava maggiore IRES, sanzioni e interessi perché alcune società consolidate non avevano indicato nel quadro GN della propria dichiarazione la percezione di dividendi infragruppo, con conseguente ritenuta non corretta della quota non imponibile del 5% e delle rettifiche di consolidamento. Per il 2008 l’Ufficio negava il riporto della perdita del periodo precedente, in particolare della perdita 2007 indicata nel modello CNM. La società impugnava entrambe le cartelle. In appello la CTR della Lombardia annullava la cartella 2007 ritenendo decisivo il quadro NF della dichiarazione consolidata, che evidenziava una perdita di esercizio, e rigettava l’appello dell’Ufficio sulla cartella 2008 ritenendo che l’omessa indicazione nel rigo GN35 fosse un mero errore formale emendabile, riscontrabile anche nella dichiarazione della controllata. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi in ciascun giudizio: nel primo ricorso (anno 2007) denunciava motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo e violazione delle norme sul consolidato e sul controllo automatizzato; nel secondo ricorso (anno 2008) deduceva, oltre a censure sulla mancata sospensione per pregiudizialità, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle medesime norme, contestando che l’errore potesse qualificarsi come meramente formale ed emendabile.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Sul ricorso relativo all’anno 2007 ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché priva di una reale disamina del quadro probatorio e del percorso logico-giuridico, e ha assorbito gli altri motivi. Sul ricorso relativo all’anno 2008 ha dichiarato inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse il primo motivo sulla pregiudizialità e il secondo nella parte relativa alla sospensione, mentre ha accolto il secondo motivo nella parte in cui denunciava la nullità della sentenza per mancata motivazione sulle specifiche censure dell’Ufficio circa la non emendabilità dell’errore; ha quindi assorbito il terzo motivo. Entrambe le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare le controversie fornendo congrua motivazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    consente il controllo automatizzato della dichiarazione e il recupero di quanto emerga da riscontri formali; la CTR deve confrontarsi con la mancata corrispondenza tra dichiarazioni delle consolidate e dichiarazione della consolidante.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è nulla quando, pur esistente graficamente, è meramente apparente e non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione.

  • art. 111 Cost.

    impone una motivazione effettiva e comprensibile della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale dedotto per nullità della sentenza da motivazione apparente o per mancata considerazione di specifiche censure d’appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto però assorbito nel primo ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per la violazione/falsa applicazione delle norme sul consolidato e sul controllo automatizzato, ma i relativi motivi sono stati assorbiti o non esaminati nel merito.

  • artt. 121, 122 e 129 TUIR

    disciplinano il regime del consolidato fiscale e la necessità di coerenza tra le dichiarazioni del gruppo e quella della consolidante.

  • art. 8 d.m. 9 giugno 2004

    richiamato insieme al TUIR per la disciplina dichiarativa del consolidato nazionale e mondiale.

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato quanto alla sospensione necessaria per pregiudizialità, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 337 c.p.c.

    richiamato quanto alla sospensione facoltativa, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente e quindi nulla quando il giudice si limiti ad affermazioni apodittiche, senza confrontarsi con il quadro probatorio e senza rendere percepibile il ragionamento logico-giuridico seguito.
  • Nel giudizio di appello e di cassazione il giudice deve esaminare e motivare sui motivi specificamente dedotti; la totale omissione di risposta alle censure decisive integra nullità della sentenza.
  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 il giudice deve verificare la corrispondenza tra i dati dichiarati e i riscontri documentali rilevabili, non potendo prescindere dal contenuto delle dichiarazioni delle singole società del gruppo e della consolidante.
  • Nei regimi dichiarativi complessi, l’errore può essere qualificato come formale ed emendabile solo all’esito di una concreta verifica della sua natura e delle sue conseguenze; non è sufficiente un’affermazione astratta.
  • Quando una decisione dipende logicamente da altra controversia già definita o pendente, le censure sulla sospensione del processo possono restare prive di interesse se il giudice di legittimità interviene in modo assorbente sulla decisione principale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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