Cassazione Civile, Ordinanza n. 22268/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente era stata raggiunta da avviso di accertamento fondato sul metodo sintetico per l’anno d’imposta 2008, in relazione alla disponibilità di beni indice di maggiore capacità contributiva. La contestazione riguardava soprattutto l’acquisto, insieme al futuro marito, di un immobile che richiese ulteriori spese di ristrutturazione e che non era immediatamente abitabile; la contribuente, per quel periodo e per i due anni successivi, risultava residente con i genitori, i quali avevano effettuato erogazioni finanziarie in vista del matrimonio e delle connesse esigenze. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c.: secondo l’Ufficio, la contribuente non aveva dimostrato adeguatamente, oltre alla mera disponibilità di provvista non reddituale, anche la durata e la continuità del possesso di tali somme, necessarie per collegarle in modo univoco alle spese e agli incrementi patrimoniali contestati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in tema di accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della disponibilità di ulteriori redditi o risorse familiari, ma richiede anche elementi idonei a mostrare la loro entità, la durata del possesso e circostanze sintomatiche della loro effettiva riferibilità alle spese contestate, escludendo che siano stati destinati ad altri impieghi. Nel caso concreto, tale verifica di continuità e di collegamento temporale-funzionale è mancata, e la sentenza della CTR non si è attenuta ai principi richiamati. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per le Marche, in diversa composizione, per nuovi accertamenti di fatto sull’applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
Norme richiamate
In materia di accertamento sintetico, quando il contribuente deduca che le spese derivano da risorse non reddituali del nucleo familiare, egli deve fornire prova contraria della loro disponibilità, entità e durata del possesso, oltre a elementi sintomatici della loro riferibilità alle spese contestate.
L’onere di provare i fatti idonei a superare la presunzione erariale grava sul contribuente che contesti l’accertamento sintetico.
Il motivo di ricorso è stato formulato come censura per violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la prova contraria del contribuente non consiste nella sola dimostrazione di avere avuto disponibilità di somme ulteriori rispetto al reddito dichiarato.
- Il contribuente deve provare anche l’entità e la durata del possesso delle somme, nonché circostanze da cui emerga che esse siano effettivamente riconducibili alle spese o agli incrementi patrimoniali contestati.
- La mera coincidenza temporale tra disponibilità della provvista e spesa sostenuta non è, da sola, sufficiente se non è dimostrata la continuità del possesso fino al momento dell’esborso.
- Se il giudice di merito omette di verificare continuità e collegamento funzionale tra provvista e spesa, la decisione è censurabile per violazione dei principi applicativi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
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