Cassazione Civile, Ordinanza n. 34973/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta per i danni che una parte assume di aver subito in un precedente giudizio civile, nel quale aveva perso in ragione di una consulenza tecnica d'ufficio che riteneva falsa e che aveva già denunciato anche penalmente, con procedimento poi estinto per amnistia. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritta la pretesa risarcitoria, e la Corte d'appello aveva confermato. La parte soccombente aveva quindi proposto revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. e, parallelamente, ricorso per cassazione. Nel giudizio di revocazione la Corte d'appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuto accoglimento del ricorso per cassazione sul provvedimento coevo e, regolando le spese in base alla soccombenza virtuale, aveva ritenuto che il quarto motivo di revocazione non integrasse errore di fatto ma errore di giudizio, poiché la decisione sulla prescrizione era stata ancorata alla data di estinzione del reato per amnistia e non alla percezione dell'esistenza di danni ancora in itinere. Nel ricorso per cassazione contro la sentenza sulla revocazione, la ricorrente ha denunciato: 1) motivazione manifestamente illogica e contraddittoria sulla soccombenza virtuale, assumendo che la Corte d'appello avesse equivocato la natura dell'errore denunciato; 2) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e nullità della motivazione per relationem, sostenendo che la Corte avesse qualificato erroneamente come errore di giudizio ciò che era invece errore di fatto; 3) violazione dell'art. 395 c.p.c. e dei principi in tema di revocazione, perché il giudice di merito avrebbe omesso di percepire un fatto decisivo, ossia che il danno patrimoniale si sarebbe completato solo nel 2005 e non in precedenza. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era chiara e non presentava alcuna anomalia motivazionale rilevante, e che l'asserito errore revocatorio non sussisteva perché la sentenza d'appello aveva deciso la questione di prescrizione prescindendo dal fatto dei danni ancora in itinere. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ritenendolo una censura in fatto, priva dell'individuazione di una vera violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, perché la sentenza della Corte d'appello sulla revocazione conteneva una motivazione comprensibile e non viziata da anomalie costituzionalmente rilevanti; ha inoltre confermato che l'errore dedotto non era un errore di fatto revocatorio, ma al più un errore di giudizio, poiché la decisione sulla prescrizione si fondava su una ratio decisoria che prescindeva dal fatto asseritamente non percepito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente volto a contestare il merito della ricostruzione dei fatti e non una specifica violazione di diritto. Non sono state liquidate spese processuali, essendo la parte intimata rimasta soltanto intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
L'errore revocatorio è configurabile solo se vi è erronea percezione di un fatto decisivo, risultante con evidenza dagli atti, non oggetto di controversia tra le parti e non frutto di valutazione o interpretazione del giudice.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure di violazione di legge e nullità della sentenza non possono risolversi nella mera contestazione della valutazione di merito o della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice.
La motivazione è nulla solo quando manchi in senso materiale o grafico, sia apparente, presenti contrasti irriducibili o sia obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente lamentarne la semplicemente insufficienza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente sindacato sul mero difetto di sufficienza argomentativa.
Il richiamo alla prescrizione quinquennale è stato usato dalla Corte d'appello quale termine di riferimento per escludere la tempestività della pretesa risarcitoria.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale sulla base di proposta del relatore notificata alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato il presupposto per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede una falsa percezione di un fatto storico decisivo, immediatamente verificabile dagli atti, e non può essere confuso con una valutazione errata del materiale istruttorio o con un errore di giudizio.
- Non ricorre errore revocatorio quando la decisione impugnata abbia fondato il proprio esito su una ratio che prescinde dal fatto che si assume erroneamente percepito; in tal caso, la censura investe semmai la correttezza della motivazione o del ragionamento decisorio, non la revocazione.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente dedurre contraddittorietà o illogicità se il testo della sentenza consente di comprendere la ratio decidendi.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparenza della violazione di legge, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto o a sostituire una diversa ricostruzione della ratio decidendi del giudice di merito.
- Ai fini della revocazione, l'errore deve essere anche decisivo: occorre che, eliminata la falsa percezione, la pronuncia avrebbe avuto certamente contenuto diverso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34889/2022 del 28/11/2022
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34890/2022 del 28/11/2022
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34891/2022 del 28/11/2022
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34892/2022 del 28/11/2022
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34894/2022 del 28/11/2022
- ordinanza_civile · 28 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34898/2022 del 28/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →