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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15026/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il recupero di crediti derivanti da prestazioni rese a favore dell'amministrazione comunale e ceduti alla banca ricorrente. La Corte d'appello, in parziale riforma del primo grado, aveva riconosciuto interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori dovuti per il ritardato pagamento di note di debito e fatture, applicando il tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. e facendo decorrere gli interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 7 del d.lgs. n. 231 del 2002, sostenendo che, trattandosi di transazioni commerciali rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina sui ritardi di pagamento, avrebbero dovuto applicarsi il tasso moratorio speciale previsto dall'art. 5 e la decorrenza legale di trenta giorni ex art. 4, con conseguente nullità delle clausole contrattuali che prevedevano un termine di sessanta giorni e il richiamo al tasso legale ordinario. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva già esaminato e respinto la doglianza sulla nullità della clausola relativa agli interessi, interpretando l'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 nel senso che la nullità non opera automaticamente, ma richiede una specifica allegazione di grave iniquità a danno del creditore e di ritardo particolarmente significativo nei pagamenti. Ha inoltre osservato che il ricorso non conteneva puntuali argomenti di critica contro tale ratio decidendi e introduceva, per la prima volta in cassazione, il profilo della natura imposta del contratto. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 231 del 2002

    La disciplina speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è richiamata come fonte del termine legale di decorrenza degli interessi moratori, in alternativa al termine pattuito nel contratto.

  • art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002

    È invocato come norma inderogabile che detta il tasso degli interessi moratori applicabile ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

  • art. 7 d.lgs. n. 231 del 2002

    La Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, lo interpreta nel senso che la nullità delle clausole sul saggio degli interessi non opera in automatico, ma presuppone una specifica allegazione di grave iniquità in danno del creditore e di ritardo particolarmente significativo nei pagamenti.

  • art. 1284, primo comma, c.c.

    È indicato come tasso legale ordinario applicato dalla Corte d'appello agli interessi, compresi quelli anatocistici, in luogo del tasso speciale invocato dalla ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando si limita a reiterare in modo generico la censura già esaminata dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La nullità delle clausole relative agli interessi nei rapporti regolati dal d.lgs. n. 231 del 2002 non discende automaticamente dalla sola previsione contrattuale difforme, ma richiede una concreta allegazione e dimostrazione della grave iniquità della clausola e del ritardo particolarmente significativo nei pagamenti, secondo l'apprezzamento del giudice di merito.
  • Non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione profili fattuali o qualificazioni della vicenda non sottoposti al giudice di merito, poiché ciò integra un inammissibile tema nuovo di indagine.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è tenuta alla rifusione delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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