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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15498/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di regolamento di confini tra fondi contigui. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto esistente una preclusione da giudicato, derivante da una precedente causa tra le stesse parti avente ad oggetto ancora i confini tra gli stessi terreni. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione: ha escluso che il precedente giudicato coprisse anche il confine oggetto della nuova causa, perché il primo giudizio riguardava il confine est-ovest, mentre il secondo riguardava il confine nord-sud; ha inoltre valorizzato la consulenza tecnica svolta nel giudizio precedente per individuare il confine nord-sud. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto tre censure: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, sostenendo che la motivazione parlasse di confine nord-sud mentre il dispositivo avrebbe regolato solo il confine a nord; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e nullità della sentenza, per avere la Corte d'appello escluso indebitamente l'efficacia preclusiva del precedente giudicato; 3) violazione e falsa applicazione delle norme sui beni demaniali e sulle opere di bonifica, assumendo che la ridefinizione del confine della particella di loro proprietà avrebbe comportato una traslazione dell'area su un canale di bonifica demaniale. I resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il dispositivo, letto alla luce della motivazione, non impediva di comprendere che l'oggetto della statuizione fosse il confine nord-sud e che l'eventuale uso delle parole "confine a nord" nel solo dispositivo integrasse al più un errore materiale. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che l'interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per errori giuridici o logici, non per un diverso apprezzamento, e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente distinto tra il confine est-ovest già coperto dal precedente giudicato e il confine nord-sud non coperto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché fondato su profili fattuali nuovi, non dedotti nei gradi di merito e non specificamente indicati nel ricorso. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati evocati come parametri dei motivi di ricorso, rispettivamente per nullità della sentenza/procedimento e per violazione di legge.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è preclusivo solo nei limiti del suo effettivo oggetto; la sua interpretazione da parte del giudice di merito è censurabile in cassazione solo per errori giuridici o logici.

  • art. 822 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della dedotta violazione in tema di area demaniale.

  • art. 823 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della dedotta violazione in tema di area demaniale.

  • art. 132 R.D. 8 maggio 1904, n. 368

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della dedotta violazione in tema di canali di bonifica e discipline ad essi relative.

  • art. 133 R.D. 8 maggio 1904, n. 368

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della dedotta violazione in tema di canali di bonifica e discipline ad essi relative.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità solo quando renda obiettivamente incomprensibile il contenuto della decisione; se il senso della statuizione è ricostruibile dal complesso della sentenza, l'errore nel dispositivo può integrare un mero errore materiale.
  • L'efficacia preclusiva del giudicato esterno va circoscritta al concreto oggetto della precedente decisione: se il primo giudizio ha definito un diverso segmento del confine, non opera preclusione sulla diversa porzione non esaminata.
  • L'interpretazione del giudicato compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per vizi di diritto o manifesta illogicità; non è consentito sostituire una diversa lettura dei precedenti se quella adottata è coerente e argomentata.
  • Chi deduce in cassazione la violazione del giudicato deve riportare nel ricorso, in modo autosufficiente, il contenuto rilevante della decisione asseritamente mal interpretata, altrimenti la censura può risultare inammissibile.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove fondate su fatti non dedotti nei gradi di merito; per le questioni che presuppongono accertamenti fattuali, il ricorrente deve indicare specificamente dove e come esse siano state già sollevate nel giudizio precedente.

Come è indicizzato

MaterieProprietàGiudicatoRicorso per cassazione
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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