Cassazione Civile, Ordinanza n. 27230/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione di una porzione di terreno di proprietà di privati per la realizzazione di opere pubbliche connesse alla costruzione di un istituto tecnico commerciale e di una strada di collegamento. In primo grado il giudice aveva accertato un'occupazione usurpativa di mq 681,66 rispetto all'area complessivamente occupata e aveva condannato l'ente al risarcimento del danno, liquidato sulla base della consulenza tecnica d'ufficio. L'ente pubblico ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo di non essere il soggetto passivamente legittimato, perché dalla c.t.u. sarebbe emerso che la strada non era stata realizzata dalla Provincia ma dal Comune; (2) violazione delle norme sull'indennizzo/espropriazione e dell'art. 2043 c.c., contestando la stima del suolo come valorizzata dalla Corte d'appello, che aveva ritenuto congruo un valore superiore a quello agricolo in ragione di utilizzazioni intermedie tra agricolo ed edificatorio, pur trattandosi di area inedificabile; (3) sempre per violazione dell'art. 2043 c.c., censurando i criteri del c.t.u. che aveva utilizzato atti di compravendita di anni successivi e la rivalutazione ISTAT per stimare il valore del terreno alla data dell'occupazione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha anche dedotto che, per effetto di una delibera sopravvenuta di acquisizione del fondo al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, fosse cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, con delibera sopravvenuta del Commissario ad acta, l'intero fondo era stato trasferito al patrimonio indisponibile dell'ente ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e che l'indennizzo per l'occupazione illegittima era stato liquidato in tale provvedimento. Nonostante ciò, ai soli fini della regolazione delle spese, la Corte ha esaminato i motivi in chiave di soccombenza virtuale e li ha ritenuti tutti infondati o inammissibili: il primo perché mirava in realtà a una rivalutazione di fatto sulla titolarità dell'occupazione e non denunciava una reale violazione dell'art. 100 c.p.c.; il secondo perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il criterio del valore venale pieno, potendo valorizzare anche le potenzialità intermedie del suolo inedificabile; il terzo perché censurava in modo non autosufficiente e non specifico la consulenza tecnica, senza dedurre errori scientifici o vizi motivazionali rilevanti in cassazione. La ricorrente è stata quindi condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità ai resistenti; escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che il motivo formulato non integrasse una reale censura in diritto sulla legittimazione ad agire o a contraddire, ma una richiesta di rivalutazione del fatto storico relativo all'imputazione dell'occupazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato usato come parametro formale dei motivi di violazione di legge, ma la Corte ha osservato che le censure in realtà investivano accertamenti di fatto o valutazioni tecniche non sindacabili in cassazione nei termini prospettati.
Richiamato come norma di responsabilità risarcitoria; la Corte ha escluso la sua violazione, ritenendo corretta la quantificazione del danno/indennizzo secondo il valore di mercato del bene.
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39
Dopo Corte cost. n. 181/2011, è stato indicato come criterio generale del valore venale pieno per la stima del bene espropriato o occupato illegittimamente.
Richiamato insieme alle norme espropriative, ma la Corte ha fondato la decisione sul criterio del valore venale pieno affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
d.P.R. n. 327/2001, artt. 32 e 37
Norme del testo unico espropri; la Corte ne ha dato lettura coordinata con il criterio del valore venale pieno per le aree non edificabili.
d.P.R. n. 327/2001, art. 42-bis
La sopravvenuta acquisizione dell'area al patrimonio indisponibile dell'ente, con liquidazione dell'indennizzo, ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Indicata come base per la liquidazione delle spese di lite, insieme alle modifiche del d.m. n. 147/2022.
Richiamato come modifica del parametro tabellare per la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile un motivo formalmente rubricato come violazione di legge se, in concreto, esso mira soltanto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
- La contestazione della legittimazione passiva o dell'imputazione dell'illecito deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente quale norma sia stata violata, non potendo risolversi in una mera diversa lettura degli atti di causa.
- Per la stima di aree espropriate o illegittimamente occupate, dopo la caducazione dei criteri riduttivi, rileva il valore venale pieno del bene; anche un suolo non edificabile può assumere un valore superiore a quello agricolo se presenti concrete possibilità di utilizzazioni intermedie tra uso agricolo e edificatorio.
- La valutazione tecnica del consulente è censurabile in cassazione solo se si deducono in modo specifico errori logico-scientifici, devianze manifeste dalle nozioni della scienza applicata o vizi motivazionali rilevanti, con puntuale indicazione delle fonti tecniche asseritamente violate.
- La sopravvenuta acquisizione del bene e la liquidazione dell'indennizzo in sede amministrativa possono determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio risarcitorio, restando da regolare soltanto le spese secondo la soccombenza virtuale.
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