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Sentenza

Sentenza del 15/07/2022 n. 22297 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente impugnava la pubblicazione nell'albo pretorio del verbale di delimitazione del demanio e il conseguente aggiornamento degli atti catastali che, a seguito di verifica straordinaria eseguita dal Consorzio CO.GI. per i Ministeri competenti, avevano frazionato la particella n. 317 (intestata alla ricorrente) creando la nuova particella n. 4374 con riduzione della precedente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione assumendo, in sintesi, che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario perché la controversia verteva sull'accertamento della demanialità della porzione di terreno (delimitazione demaniale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che la giurisdizione spettava al giudice tributario in quanto la controversia riguardava l'impugnazione di una modifica catastale (variazione che incide sull'estensione di un terreno e sulle risultanze catastali) e non un provvedimento amministrativo di accertamento della demanialità ai sensi dell'art. 829 c.c. La Corte ha rilevato che non era in discussione la titolarità del bene (proprietà della ricorrente) ma la delimitazione/estensione della particella a seguito di operazioni catastali; perciò l'azione era correttamente proposta davanti al giudice tributario. Ha inoltre ritenuto rilevanti (e non adeguatamente considerate dall'Agenzia) precedenti decisori passati in giudicato concernenti la delimitazione nella stessa località. Rigettato il ricorso; l'Agenzia è condannata alle spese del giudizio (liquidate in Euro 3.500,00 per compensi più Euro 200,00 per esborsi e accessori), con distrazione in favore del procuratore della controricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2

    Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni ...

    La Corte ha interpretato questa norma nel senso che le controversie dirette a ottenere la variazione delle risultanze catastali (delimitazione/estensione di terreni) rientrano nella giurisdizione del giudice tributario perché le risultanze catastali incidono direttamente sulla determinazione dei tributi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. f)

    Impugnabili innanzi al giudice tributario gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2

    Conferma la competenza del giudice tributario ad esaminare impugnative relative a operazioni catastali come il frazionamento e la rettifica cartografica.

  • R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572

    Norma richiamata come regolamentazione storica delle operazioni cartografiche e catastali, cui si sono aggiunte successive leggi e protocolli; utile per inquadrare le verificazioni straordinarie menzionate.

  • L. n. 196 (richiamata), art. 10, n. 679

    Richiamata quale modifica normativa alle disposizioni del regio decreto in materia catastale; citata a corredo della disciplina delle verifiche straordinarie.

  • L. n. 342 del 2000, art. 74

    Ulteriore integrazione normativa richiamata a supporto della disciplina delle verifiche cartografiche e catastali eseguite in esecuzione di protocolli tra Ministeri.

  • Codice Civile, art. 829

    La Corte osserva che non risultava un provvedimento di accertamento del bene come demaniale ai sensi dell'art. 829 c.c.; in mancanza di tale provvedimento, la mera annotazione catastale non muta la titolarità del bene.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U.)

    Sez. U, n. 19524/2018; Sez. U, n. 2950/2016; Sez. U, n. 11257/2022; Cass. n. 12396/2021

    La Corte ha richiamato orientamenti della Corte Suprema che distinguono tra controversie sulla titolarità (giudice ordinario) e controversie dirette a variare le risultanze catastali (giudice tributario). Detta giurisprudenza è stata applicata per stabilire la competenza e per confermare che la contestazione di elementi catastali rientra nella giurisdizione tributaria.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda la modifica delle risultanze catastali (delimitazione, estensione, figura, classamento, attribuzione di rendita) la giurisdizione spetta tipicamente al giudice tributario, poiché tali atti incidono sulla determinazione dei tributi.
  • Se il contendere è esclusivamente sulla titolarità del diritto di proprietà (azione di rivendica o regolamento di confini volta ad accertare l'esistenza o l'estensione del diritto), la giurisdizione spetta al giudice ordinario; ma se si chiede la variazione degli atti catastali per adeguarli alle risultanze pretendenti, allora compete il giudice tributario.
  • Una modifica catastale o un frazionamento iscritto in catasto non produce di per sé effetti di trasferimento o perdita della proprietà o della demanialità: per l'acquisto o la dichiarazione di demanialità è necessario un atto/amministrativo specifico d'accertamento (es. ai sensi dell'art. 829 c.c.).
  • Sentenze passate e pronunce in giudicato sulla delimitazione o sulla natura demaniale di aree nella stessa località possono avere rilievo probatorio e preclusivo e devono essere valutate dall'amministrazione chiamata ad effettuare riorganizzazioni catastali.
  • Nelle controversie relative a rettifiche catastali non è sempre necessario il litisconsorzio con l'amministrazione regionale; la questione può essere decisa fra contribuente e Agenzia se l'oggetto è la variazione delle risultanze catastali.
  • In caso di verifiche straordinarie eseguite da enti o consorzi per conto di Ministeri sulla base di protocolli, occorre verificare la disciplina applicabile (norme catastali e protocolli) e ricordare che le operazioni catastali seguono procedure specifiche la cui impugnazione è rimessa al giudice tributario.

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