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Sentenza

Sentenza del 15/07/2022 n. 619 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Dazi - sentenza di assoluzione penale - operazioni doganali diverse da quelle contestate dall'ente impositore - Inoperatività del giudicato penale nell'ambito tributario - giudizio di rinvio - preclusione per il giudice di merito dell'esame dei motivi dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di sette avvisi di rettifica per dazi antidumping su sette bollette doganali (5 contestate come provenienti dalla Cina anziché da Taiwan; 2 attribuite a una fonderia cinese con diversa classificazione). Il Fallimento ha invocato: (i) l'effetto vincolante della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante, sostenendo che le importazioni fossero le stesse; (ii) la non applicabilità del dazio antidumping ad alcune importazioni anteriori al 2009 per effetto del Regolamento CE n. 500/2009 (assenza di efficacia retroattiva). La questione processuale ha riguardato inoltre se il giudice del rinvio potesse riesaminare motivi che la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibili.

La decisione

La C.T.R. ha respinto gli appelli e confermato i sette avvisi di rettifica. Il Tribunale ha ritenuto che la sentenza penale di assoluzione riguardasse importazioni diverse (documenti diversi) e quindi non vincolasse il giudizio tributario. Inoltre, le questioni relative alla non applicabilità del dazio per le importazioni anteriori al 2009 (Reg. CE n. 500/2009 e altre norme comunitarie) erano già state oggetto di motivi dichiarati inammissibili dalla Cassazione e pertanto risultano precluse al giudice del rinvio. Condanna del Fallimento E S.r.l. al pagamento delle spese, liquidate in Euro 12.000,00.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 500/2009

    Rilevato nel fascicolo come chiarimento sulla disciplina del dazio antidumping per specifiche tipologie di ghisa; in dottrina/processo è invocato per sostenere la non retroattività dell'istituzione del dazio, ma nel caso concreto tale questione è stata ritenuta inammissibile dalla Cassazione e quindi preclusa al giudice del rinvio.

  • Regolamento (CE) n. 1212/2005

    Citato come atto di imposizione iniziale del dazio antidumping sulle importazioni di manufatti in ghisa non malleabile dalla Cina; usato dall'Ufficio per giustificare l'esistenza del dazio.

  • Regolamento (CE) n. 268/2006

    Richiamato nel contesto delle norme comunitarie inerenti le misure antidumping; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fosse violazione di norma di diritto relativa a questi regolamenti nei motivi dichiarati inammissibili.

  • Art. 3 co. 5 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli effetti della cassazione con rinvio: la Cassazione ha cassato per difetto di motivazione e rinviato al giudice di merito, senza enunciare principio di diritto vincolante che impedisca al giudice di merito di rivalutare gli elementi non preclusi.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 22186/2019

    La Cassazione aveva cassato la sentenza della C.T.R. per carenza di motivazione e rinviato per nuovo esame; tuttavia la Corte di merito, nel riesaminare, ha valutato che la sentenza penale di assoluzione riguardava operazioni diverse e ha quindi confermato l'assenza di efficacia vincolante del giudicato penale in questo giudizio tributario.

  • Ordinanza Cass. 27.11.2019 n. 30941

    Richiamata dall'Ufficio per sostenere che l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel giudizio tributario quando sussistono diversi oneri probatori e diversa natura dei procedimenti.

  • D.Lgs. n. 74/2000 art. 20

    Citato in relazione ai rapporti tra responsabilità penale e obbligazioni tributarie, a supporto del principio che il giudicato penale non sempre vincola il giudizio tributario.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale non ha efficacia vincolante nel giudizio tributario se riguarda operazioni o documenti diversi rispetto alle poste fiscali contestate: per essere vincolante è necessaria l'identità di fatti e documenti.
  • Il giudice del rinvio non può riesaminare questioni che la Corte di Cassazione abbia dichiarato inammissibili: i motivi già valutati come inammissibili restano preclusi al giudice di merito nel successivo esame.
  • Le questioni di diritto comunitario (es. efficacia retroattiva di un regolamento antidumping) devono essere sollevate e formulate in modo ammissibile nei precedenti gradi e, se la Cassazione le dichiara inammissibili, non possono essere nuovamente discusse al rinvio.
  • Vi è una distinzione tra onere probatorio nel processo penale e in quello tributario; la diversità di scopi e di oneri può impedire che una decisione penale condizioni automaticamente l'obbligazione tributaria.
  • Per tutelarsi efficacemente, la parte privata deve assicurare la perfetta corrispondenza documentale tra i fatti oggetto del procedimento penale e quelli rilevanti in sede tributaria, e curare l'ammissibilità e la correttezza formale dei motivi invocati in Cassazione quando si tratti di questioni decisive di diritto comunitario o di retroattività.

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