Sentenza del 15/07/2022 n. 2283 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Riscossione - Ruolo - Sospensione -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente, entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di riscossione, ha presentato un'istanza al Concessionario nella quale ha descritto e documentato l'illegittimità dell'atto e ha indicato le partite per le quali chiedeva la sospensione. La controversia verteva sulla obbligatorietà e tempestività della sospensione delle iniziative di riscossione da parte del Concessionario in presenza dei presupposti indicati dal comma 538 della L. 228/2012.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, alla stregua del comma 538 della L. 228/2012, i soggetti incaricati della riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, nella misura limitata alle partite espressamente indicate dal debitore nell'istanza presentata entro i 90 giorni. Di conseguenza il ricorso è stato accolto nella parte pertinente e disposta la sospensione delle procedure esecutive riguardanti le partite segnalate dal contribuente; eventuali misure già eseguite sono state valutate alla luce dell'illegittimità denunciata e, se del caso, revocate o annotate per effetto della pronuncia.
Norme richiamate
comma 538 della L. 228 del 2012
La norma consente al contribuente, entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di riscossione, di presentare un'istanza al Concessionario che descriva e documenti l'illegittimità; in presenza di tale istanza i soggetti incaricati della riscossione devono sospendere immediatamente le iniziative di riscossione limitatamente alle partite specificamente indicate dal debitore.
Massime di principio
- Se si riceve un atto di riscossione, presentare entro 90 giorni un'istanza al Concessionario: descrivere e documentare l'illegittimità e indicare espressamente le partite per le quali si chiede la sospensione.
- Il Concessionario è obbligato a sospendere immediatamente le iniziative coattive solo per le partite espressamente indicate nell'istanza; la sospensione non opera automaticamente per tutte le somme non indicate.
- Se il Concessionario non sospende, il contribuente può agire giudizialmente per ottenere la sospensione e la tutela dell'esecuzione; conservare prove di invio e ricevuta dell'istanza è fondamentale.
- La qualità e la documentazione dell'istanza sono cruciali: più chiara e documentata è la contestazione, più agevole ottenere la sospensione e, se necessario, la revoca di atti eseguiti illegittimamente.
- La misura è temporanea e limitata alle partite indicate; per una cancellazione definitiva o per il riconoscimento della illegittimità occorre la decisione sul merito (giudiziale o in sede amministrativa).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 lug 2022Sentenza del 15/07/2022 n. 619 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 15 lug 2022Sentenza del 15/07/2022 n. 2289 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 15 lug 2022Sentenza del 15/07/2022 n. 22288 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2022Sentenza del 15/07/2022 n. 22289 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2022Sentenza del 15/07/2022 n. 22291 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2022Sentenza del 15/07/2022 n. 22292 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →