Sentenza del 15/07/2022 n. 2289 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Appello - Inammissibilità - Specificità dei motivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto l'appello ammissibile: la specificita dei motivi puo essere desunta anche implicitamente dall'intero atto di impugnazione e la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni del ricorso introduttivo assolve l'onere di specificita. Conseguentemente l'appello non e stato dichiarato inammissibile e la controversia e stata rimessa al merito (o esaminata sul merito).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione in appello di un provvedimento tributario; contestazione dell'amministrazione sulla inammissibilita dell'appello per mancata specificita dei motivi. Il ricorrente ha riproposto in appello le medesime argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo, ritenendole idonee a ottenere accoglimento della pretesa.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (norme sul processo tributario)
Le regole sul contenuto e sulla specificita del mezzo di impugnazione nel processo tributario ammettono che la specificita dei motivi possa risultare dall'atto nel suo complesso e non solo da formule rigide; l'onere e soddisfatto anche quando l'appellante riproponga le argomentazioni gia svolte in primo grado purché siano riconoscibili e funzionali alla pretesa.
Massime di principio
- La specificita dei motivi di appello non richiede sempre una ripetizione formale e parola per parola delle censure di primo grado: puo essere desunta dall'insieme dell'atto di impugnazione.
- Riproporre in appello le stesse argomentazioni illustrate nel ricorso introduttivo puo assolvere l'onere della specificita, se dal testo emerge chiaramente quale sia la doglianza e quale conseguimento si chieda.
- Per essere valida l'impugnazione deve comunque permettere al giudice e alla controparte di comprendere le ragioni del ricorso e l'oggetto della domanda; la mera vaghezza o il silenzio su questioni essenziali puo comportare inammissibilita.
- Nuove argomentazioni introdotte in appello vanno distinte: se sono coerenti e attinenti alla stessa pretesa possono essere valutate, ma motivi totalmente nuovi e non collegati potrebbero essere dichiarati inammissibili per difetto di specificita o per introducevoli tardivi.
- In pratica, conviene sempre formulare l'appello con chiarezza e collegare espressamente le censure agli elementi fattuali e giuridici decisivi per evitare contestazioni di inammissibilita.
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