Sentenza del 15/07/2022 n. 22289 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione ad istanza di rimborso delle tasse di concessione governativa versate sugli abbonamenti di telefonia mobile nei tre anni precedenti; la contribuente deduce l'illegittimità della tassa sotto vari profili (abrogazione, incompatibilità con normativa comunitaria, confusione tra apparati e servizi, violazioni costituzionali e principio di capacità contributiva).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse in quanto la ricorrente aveva depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata e non accettata dalla controparte, priva dei requisiti di cui all'art. 390 c.p.c.; perciò il merito non è stato esaminato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 5.600,00) e prende atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1 quater.
Norme richiamate
D.P.R. n. 641 del 1972, art. 21 (Tariffa)
"Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione"
La Corte, richiamando le Sezioni Unite, ha ritenuto che ai sensi di tale disposizione la tassa trova applicazione con riferimento all'utilizzo di apparecchiature terminali nel contesto di contratti di abbonamento, che sostituiscono la licenza/autorizzazione.
D.L. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4 (conv. L. n. 50 del 2014)
Norma di interpretazione autentica richiamata dalla sentenza di merito come norma che chiarisce l'applicazione della tassa ai contratti di abbonamento; la Corte di merito ha ritenuto che tale interpretazione risolve la questione interpretativa.
Direttiva 1999/5/CE
Dirige la materia delle apparecchiature radio; la ricorrente sosteneva specialità rispetto alle successive direttive, ma la giurisprudenza richiamata ha ritenuto che le direttive non impediscono l'applicazione della tassa nazionale quando il contratto di abbonamento sostituisce la licenza/autorizzazione.
Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE
La ricorrente ha invocato tali direttive (reti e servizi) per sostenere l'inapplicabilità della tassa agli apparati; la sentenza di merito ha ritenuto che non esiste contrasto delle direttive con la normativa nazionale circa l'applicazione della tassa in tema di abbonamenti mobili.
Normativa di recepimento della Directive 1999/5/CE; la ricorrente sosteneva che la disciplina è di specialità rispetto al Codice delle comunicazioni, ma la sentenza ha ritenuto che ciò non esonera dall'applicazione della tassa ai contratti di abbonamento.
D.Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), artt. 1 e 160
Richiamato nel dibattito sull'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina delle comunicazioni elettroniche; la Corte di merito ha ritenuto che il quadro normativo non abbia abrogato l'imposizione prevista dall'art. 21 della Tariffa e che l'art.160 non precluda l'applicazione della tassa qualora il contratto sostituisca l'autorizzazione.
D.M. n. 33 del 1990, art. 3
La ricorrente ha dedotto l'abrogazione di disposizioni regolamentari; la sentenza di merito non ha condiviso la tesi dell'abrogazione rilevante ai fini dell'eliminazione del presupposto impositivo.
D.P.R. n. 156 del 1973, art. 318
Richiamato dalla ricorrente come norma potenzialmente abrogata o non più coerente con la disciplina comunitaria; la questione non è stata risolta nel merito però a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Costituzione, art. 3
Invocato con riferimento a profili di ragionevolezza ed uguaglianza della tassazione; la Corte di legittimità non ha deciso sul merito visto che ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto dei requisiti della rinuncia.
Codice di procedura civile, art. 390
Norma processuale richiamata per i requisiti della rinuncia al giudizio: la rinuncia è efficace solo se comunicata e accettata dalla controparte; la mancata accettazione/notifications della rinuncia depositata dalla ricorrente ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha ribadito che l'ulteriore importo previsto a carico del ricorrente soccombente si applica nei casi tipici di rigetto o inammissibilità decisionale, ma non si applica in caso di rinuncia al ricorso, per applicazione stretta e restrittiva della norma.
Massime di principio
- Una dichiarazione di rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti processuali (notifica e accettazione della controparte) previsti dall'art. 390 c.p.c.; in mancanza la rinuncia non produce estinzione e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Sulle questioni di merito relative alla tassa di concessione governativa sugli abbonamenti mobili, la giurisprudenza di legittimità e la CGUE hanno ritenuto che il contratto di abbonamento possa sostituire la licenza/autorizzazione e non osti all'applicazione della tassa nazionale, salvo che non emerga una chiara incompatibilità con norme UE.
- Le eccezioni basate su presunte abrogazioni regolamentari o sulla specialità di normative comunitarie richiedono una valutazione puntuale e non sono automatiche: l'esistenza della norma impositiva e la sua compatibilità con il diritto comunitario vanno accertate nel merito, ma la mera argomentazione non impedisce l'applicazione della tassa se non dimostrata efficacemente.
- I profili costituzionali (art. 3 e principio di capacità contributiva) possono essere prospettati, ma la loro efficacia dipende dalla concreta dimostrazione di irragionevolezza o discriminazione nella configurazione del presupposto impositivo; tali questioni vengono valutate caso per caso e non escludono automaticamente la tassazione sugli abbonamenti mobili.
- In sede di impugnazione è essenziale curare sia i profili sostanziali sia quelli formali (termini, notifiche, accettazioni): vizi formali nella conduzione del processo possono determinare l'inammissibilità del ricorso anche quando esistano questioni di merito rilevanti.
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