Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/07/2022 n. 22291 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi comunali di accertamento ICI (omessa denuncia e parziale versamento) per le annualità 2004-2007 relativi a sei immobili (categorie catastali D/10, C/2 e F/2). Il Comune sosteneva che i fabbricati non potevano essere considerati rurali perché utilizzati da una società (prima SNC poi SRL) che ne traeva reddito d'impresa e perché la normativa sulla ruralità operava entro limiti soggettivi e temporali specifici; la contribuente deduceva che gli immobili erano strumentali all'attività agricola (allevamento avicolo) e quindi esenti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso del Comune (primo, terzo e quarto motivo), cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione. La Corte ha ritenuto errata l'applicazione retroattiva del D.L. n. 70/2011 (e dei suoi effetti quinquennali) alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e ha affermato che, per ottenere effetti retroattivi ai fini della ruralità, è necessaria l'annotazione della variazione catastale negli atti, non la mera autocertificazione. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui, per immobili non censiti in catasto, la ruralità deve essere accertata concretamente dal giudice tributario, e ha rimandato la CTR ad effettuare l'accertamento in fatto sulla natura agricola dell'attività svolta e sul rapporto di strumentalità tra fabbricati e attività.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a)

    Definisce il presupposto impositivo ICI fondato sulla nozione di 'fabbricato'; la disciplina è stata interpretata in combinato con le norme sulla ruralità per escludere dall'imponibilità i fabbricati riconosciuti come rurali.

  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis (convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106)

    "facoltà ... di presentare ... domanda di variazione della categoria catastale ... sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza ... dei requisiti di ruralità ... 'in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda'"

    La Corte ha osservato che tale disciplina non può produrre effetti retroattivi per le domande presentate prima della sua entrata in vigore (14 maggio 2011) e che gli effetti quinquennali richiedono la corretta conclusione del procedimento con annotazione negli atti.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis (convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214)

    "le domande di variazione ... producevano 'gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo'"

    Conferma disciplina sui termini e sugli effetti delle domande; la Corte sottolinea che l'efficacia retroattiva è condizionata all'annotazione risultante dagli atti catastali.

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis

    "ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e in particolare destinate ... alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative"

    Norma sostanziale che definisce la ruralità degli immobili strumentali; la Corte richiede un accertamento concreto della strumentalità e del collegamento con l'attività agricola definita dall'art. 2135 c.c.

  • D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis

    Ha ampliato la nozione di ruralità (in particolare riguardo alle attività svolte da cooperative), ma la Corte ha richiamato che la sua applicazione temporale e l'effetto retroattivo sono disciplinati da norme successive e da principi di non retroattività del jus superveniens.

  • D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis (conv. L. n. 14/2009)

    "... non si considerano fabbricati le unità immobiliari ... per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 ..."

    Norma interpretativa che collega l'esclusione dall'imponibilità ICI al riconoscimento della ruralità; le Sezioni Unite hanno richiamato l'importanza della classificazione catastale e dell'accertamento concreto per immobili non censiti.

  • D.M. 26 luglio 2012, art. 1

    "Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali ... è attribuito il classamento ... Per il riconoscimento del requisito di ruralità ... è apposta una specifica annotazione."

    Regolamenta le modalità di iscrizione e annotazione catastale della ruralità; la Corte ha evidenziato che l'annotazione in atti è condizione necessaria per gli effetti temporali previsti dalla disciplina sulle domande di variazione.

  • Codice Civile, art. 2135

    Definisce l'imprenditore agricolo: l'attività di allevamento è agricola se vi è collegamento funzionale con il fondo rustico; la Corte richiede tale collegamento per riconoscere la qualifica di impresa agricola e la conseguente strumentalità degli immobili.

Massime di principio

  • La mera presentazione di un'autocertificazione per la variazione catastale non è sufficiente a produrre effetti retroattivi: è necessaria la conclusione del procedimento con l'annotazione della variazione negli atti catastali.
  • Il jus superveniens (norma sopravvenuta) non può essere applicato retroattivamente alle domande presentate prima della sua entrata in vigore; pertanto le domande anteriori al 14/05/2011 non beneficiano automaticamente degli effetti quinquennali previsti dal D.L. n.70/2011.
  • Per immobili non iscritti in catasto, il requisito della ruralità deve essere accertato concretamente dal giudice tributario mediante valutazione in fatto della strumentalità degli immobili rispetto all'attività agricola.
  • Non ogni allevamento è automaticamente 'agricolo': per qualificare un allevamento (anche avicolo) come attività agricola occorre dimostrare il collegamento funzionale con il fondo rustico (uso del suolo o rapporto funzionale con la coltivazione).
  • L'onere della prova della sussistenza dei requisiti di ruralità grava sul contribuente quando reclama l'agevolazione per immobili non accatastati; il giudice deve valutare elementi fattuali e documentali relativi alla strumentalità.
  • La classificazione catastale e la sua annotazione hanno rilievo decisivo ai fini dell'esenzione ICI: l'assenza di censimento non esclude la possibilità di accertare la ruralità, ma impone un accertamento probatorio in concreto.
  • La natura societaria del soggetto che utilizza gli immobili (cooperativa, snc, srl) non esclude a priori il riconoscimento della ruralità: rileva la funzione reale degli immobili e il rapporto con l'attività agricola dei soci/gestori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.