Sentenza del 15/07/2022 n. 22288 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la richiesta di rimborso, da parte della contribuente, delle tasse di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento versate negli anni 2008-2011. La ricorrente contestava la legittimità della tassa sul presupposto che per i telefoni cellulari non è più previsto un provvedimento amministrativo di autorizzazione (quindi sarebbe venuto meno il presupposto impositivo previsto dalla Tariffa del D.P.R. n. 641/1972), denunciava disparità di trattamento rispetto alle schede prepagate, contrasto con la normativa comunitaria e con la Costituzione, e chiedeva in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e la rimessione alla Corte Costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la ricorrente aveva depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata e non accettata dalla controparte, quindi priva dei requisiti dell'art. 390 c.p.c.; non essendo perfezionata la rinuncia il processo non si estingue e il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio (Euro 1.500 più spese prenotate a debito). La Corte ha inoltre precisato che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia.
Norme richiamate
D.P.R. n. 641/1972, Tariffa allegata art. 21
La tariffa viene interpretata dalle giurisdizioni come comprendente la "Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico" e quindi come presupposto di imposizione per gli abbonamenti di telefonia mobile.
D.L. n. 4/2014, art. 2, comma 4, conv. L. n. 50/2014
Norma di interpretazione autentica che conferma l'applicazione della tassa agli abbonamenti per la telefonia mobile, prevedendo altresì l'esenzione per i non udenti; la Corte ne trae conferma della devonoza del tributo per gli altri soggetti.
D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), art. 60 e art. 219
Il Codice non è ritenuto abrogativo della tassa: la Corte ha ritenuto compatibile il quadro del codice con la mantenuta debenza del tributo e non ha ritenuto che la regolazione tecnica abbia eliminato il presupposto impositivo richiamato dalla Tariffa.
DPR n. 156/1973, art. 318
Norma richiamata nei motivi dalla ricorrente ma non ritenuta idonea a rimuovere la debenza del tributo alla luce delle interpretazioni successive e delle norme di interpretazione autentica.
Direttive UE (es. 1999/5/CE e direttive 2002/19, 2002/20, 2002/21, 2002/22)
La ricorrente ha invocato presunti profili di contrasto con il diritto UE; la Corte ha rilevato che la questione europea era già stata oggetto di valutazione e, comunque, non ha sospeso il relativo esito processuale nel giudizio di legittimità in presenza della rinuncia incompleta.
Costituzione, artt. 3 e 23
Denunciate dalla ricorrente per disparità di trattamento e violazione dei principi di ragionevolezza e tutela della proprietà; il giudice di legittimità non ha pronunciato sulla fondatezza della questione costituzionale in virtù dell'inammissibilità del ricorso.
Corte EDU (C.E.D.U.), art. 6
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla tutela del giusto processo; non è stato riesaminato nel merito per ragioni procedurali.
Art. 390 c.p.c.
Applicato dalla Corte: la rinuncia al processo è efficace solo se notificata alla controparte e accettata ove richiesto; in mancanza la rinuncia non estingue il processo e rende il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La norma sull'aggravio del contributo unificato per il ricorrente soccombente non si applica in caso di rinuncia al ricorso; è misura eccezionale di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Una dichiarazione di rinuncia al ricorso in Cassazione deve rispettare i requisiti procedurali (notifica e accettazione della controparte se necessario) ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; in mancanza la rinuncia non estingue il processo e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La norma di interpretazione autentica (D.L. n. 4/2014, art. 2, c.4) può sciogliere dubbi interpretativi sull'applicabilità di tributi preesistenti: laddove lo Stato provveda a un'esplicita interpretazione, i giudici la tengono in conto nel confermare la debenza del tributo salvo valutazioni di illegittimità costituzionale o incompatibilità con il diritto europeo.
- Le contestazioni fondate su presunti abrogamenti impliciti (per es. per mutamento del regime autorizzatorio tecnico) vanno valutate sul piano normativo e interpretativo; il semplice mutamento della regolazione tecnica non determina automaticamente la perdita del presupposto impositivo se la normativa tributaria e le interpretazioni autentiche lo ricomprendono.
- Questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione (o richieste di rinvio pregiudiziale) devono essere tempestivamente sollevate e possono richiedere l'esame della Corte di Giustizia; tuttavia, questioni processuali formali (come la rinuncia irregolare) possono impedire la valutazione del merito comunitario.
- In caso di rinuncia intervenuta tardivamente e/o non perfezionata la regola del principio di causalità può far gravare le spese di giudizio sulla parte istante; inoltre l'ulteriore contributo unificato vietato in caso di rinuncia non impedisce la condanna alle ordinarie spese processuali.
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