Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06929/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI per l’anno 2013, emesso dal Comune per omesso versamento in relazione a una maggiore superficie occupata su concessione demaniale marittima rispetto a quella dichiarata. La società contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, la decadenza dal potere di accertamento e l’illegittimità dell’avviso per violazione della disciplina sui termini e del regolamento comunale. La CTR aveva escluso il preteso giudicato ostativo, ma aveva comunque annullato l’avviso ritenendo tardiva la notifica, perché per l’annualità 2013 il nuovo accertamento sarebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2018. Il Comune ha quindi ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, l. 296/2006 e dell’art. 64, comma 1, d.lgs. 507/1993, sostenendo che l’espressione "entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione" andrebbe riferita sempre e comunque all’anno successivo a quello d’imposta, così da far decorrere da quella data il termine decadenziale dell’ente impositore. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo del Comune e ha confermato che, in tema di TARSU/TARI e di omessa o infedele dichiarazione relativa a occupazione già in corso nell’anno d’imposta o anteriore al 20 gennaio, il termine decadenziale per la notifica dell’avviso segue la regola del quinquennio ex art. 1, comma 161, l. 296/2006, decorrendo dall’anno in cui dichiarazione o versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Poiché nel caso concreto l’occupazione non era iniziata nel 2013 ma risultava in atto da anni e l’amministrazione aveva accertato i fatti già nel 2010, il termine per notificare l’avviso scadeva il 31 dicembre 2018; l’atto notificato nel 2019 era quindi tardivo. Le spese sono state integralmente compensate per la consolidazione della giurisprudenza solo in epoca recente, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"

    stabilisce il termine decadenziale unico per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali, applicabile anche ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge

  • art. 1, comma 171, L. 296/2006

    estende la nuova disciplina decadenziale anche ai rapporti d’imposta anteriori, se alla data di entrata in vigore della legge la decadenza non era ancora maturata

  • art. 64, comma 1, d.lgs. 507/1993

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della denuncia TARSU/TARI e alla decorrenza del termine dichiarativo

  • art. 70, comma 1, d.lgs. 507/1993

    "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione"

    il termine va riferito all’inizio effettivo dell’occupazione o detenzione; se questa è già in corso dall’inizio del periodo d’imposta o prima del 20 gennaio, il termine decorre dall’anno corrente, altrimenti dal 20 gennaio dell’anno successivo

  • art. 43, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla CTR come parametro temporale, ma la Corte di cassazione ha risolto la questione applicando la disciplina specifica dei tributi locali dell’art. 1, comma 161, l. 296/2006

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Per i tributi locali, gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso/parziale/ritardato versamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
  • La clausola normativa che impone la denuncia "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione" va letta in modo letterale: il riferimento è al 20 gennaio successivo all’effettivo inizio dell’occupazione, non automaticamente al 20 gennaio dell’anno successivo al periodo d’imposta.
  • Quando l’occupazione o detenzione è già in corso fin dall’inizio dell’anno d’imposta, o comunque prima del 20 gennaio, il termine decadenziale dell’ente impositore decorre dall’anno corrente; se invece l’occupazione inizia dopo il 20 gennaio, la decorrenza slitta all’anno successivo.
  • In presenza di una disciplina speciale sui tributi locali, non può essere applicato in via sostitutiva un diverso termine decadenziale ricavato da norme dettate per altri tributi, se ciò contrasta con il testo e la ratio della disciplina specifica.
  • Ai fini della decadenza, rileva il momento in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati in concreto, sulla base dell’effettivo inizio dell’occupazione o detenzione e non di una presunzione astratta legata soltanto all’annualità contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.