Sentenza n. 309/2026 - Milano, Sezione 2
per l'accertamento del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Milano sull’istanza di attestazione circa l’intervenuta formazione del titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 36 bis, comma 6, del DPR n. 380/2001, formulata dai ricorrenti in data 11.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Milano sull'istanza di attestazione della formazione del titolo abilitativo edilizio per silenzio-assenso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l'inerzia del Comune di Milano sull'istanza dell'11 settembre 2025, diretta a ottenere l'attestazione dell'avvenuta formazione per silenzio-assenso del permesso di costruire in sanatoria richiesto il 15 maggio 2025 ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. 380/2001, per il mutamento di destinazione d'uso con opere di un sottotetto. Nel corso del giudizio, il Comune ha adottato un provvedimento espresso con cui ha annullato in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, il titolo edilizio formatosi per silentium, ha rigettato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria e ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. I ricorrenti, prendendo atto dell'atto sopravvenuto e riservandosi di impugnarlo separatamente, hanno chiesto la condanna del Comune alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio sul silenzio presuppone che l'inerzia persista al momento della decisione; l'interesse a ricorrere deve sussistere dalla proposizione del ricorso fino alla decisione. L'adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento espresso, anche negativo, interrompe l'inerzia e rende inutile la pronuncia richiesta sul silenzio, poiché l'Amministrazione ha comunque concluso il procedimento. Nel caso concreto, il provvedimento comunale del 23 dicembre 2025 ha fornito una risposta espressa e ha creato una situazione nuova e incompatibile con la prosecuzione del giudizio sul silenzio. Il TAR ha tuttavia accolto la richiesta sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale: l'atto è stato adottato dopo la notifica del ricorso e, secondo la stessa difesa comunale, in vista della camera di consiglio; l'iniziativa giudiziaria è stata quindi necessaria per indurre l'Amministrazione a superare l'inerzia e ad adempiere all'obbligo di provvedere. Il Comune è stato condannato a rifondere ai ricorrenti euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Il giudizio avverso il silenzio richiede la perdurante inerzia dell'Amministrazione al momento della decisione; l'adozione di un provvedimento espresso durante il giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce base normativa per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Sancisce l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto; la violazione di tale obbligo ha reso necessaria l'azione giudiziale nel caso concreto.
È stata indicata dal Comune quale base dell'annullamento in autotutela del titolo edilizio formatosi per silentium; la legittimità di tale annullamento non è stata esaminata dal TAR in questo giudizio.
Costituisce la disciplina invocata per la formazione e l'attestazione del titolo edilizio in sanatoria; la controversia sul merito del titolo non è stata decisa.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione e presuppone la perdurante inerzia dell'Amministrazione.
- Se l'Amministrazione adotta, prima della decisione e nel corso del giudizio sul silenzio, un provvedimento espresso sulla specifica istanza, anche di contenuto negativo, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché viene meno l'inerzia oggetto del giudizio.
- L'adozione del provvedimento espresso nel giudizio sul silenzio non comporta la valutazione della legittimità del suo contenuto: le eventuali censure contro l'atto sopravvenuto devono essere proposte mediante autonoma impugnazione.
- Quando il provvedimento espresso è adottato dopo la notifica del ricorso e l'iniziativa giudiziale ha indotto l'Amministrazione a superare l'inerzia, il giudice può porre le spese a carico dell'Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, pur dichiarando improcedibile il ricorso.
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