Cassazione Civile, Ordinanza n. 26053/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 6 agosto 2004 relativa a un terreno in Palermo. Il promissario acquirente agiva per ottenere l’esecuzione in forma specifica del preliminare oppure, in subordine, la risoluzione per inadempimento della promittente venditrice con risarcimento dei danni. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto che si trattasse di un preliminare sospensivamente condizionato, aveva dichiarato la risoluzione per grave inadempimento della venditrice e condannato gli eredi al risarcimento. In appello, i convenuti contestavano la qualificazione del contratto come preliminare, la natura della clausola relativa all’edificabilità del terreno e la sussistenza di un loro inadempimento, sostenendo che la mancata edificabilità era dovuta a un sopravvenuto vincolo della Soprintendenza e che, quindi, non vi fosse responsabilità imputabile. La Corte d’appello riformava la decisione, qualificando la scrittura come preliminare non sospensivamente condizionato e rigettando la domanda di risoluzione e risarcimento, sul rilievo che la sopravvenuta inedificabilità, non imputabile alla venditrice, escludeva l’addebito dell’inadempimento e il danno da lucro cessante. Con il ricorso per cassazione il promissario acquirente deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello deciso su un profilo non devoluto, ossia l’inedificabilità non imputabile, a fronte della diversa e già accertata ragione di inadempimento della vendita di bene parzialmente altrui; 2) violazione dell’art. 2909 c.c. per non avere riconosciuto il giudicato interno sulla statuizione di primo grado che aveva qualificato grave l’inadempimento della venditrice per avere promesso un bene non di sua esclusiva proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi osservando che la Corte territoriale non aveva pronunciato ultra petita né violato il giudicato interno, poiché il tema della sopravvenuta inedificabilità non imputabile era stato dedotto negli atti di appello e costituiva una ragione pregiudiziale e assorbente per escludere l’imputazione dell’inadempimento e il risarcimento. Ha inoltre rilevato che, in base alla ricostruzione degli appellanti, la questione dell’altruità parziale del bene non era stata posta in termini incompatibili con la diversa ratio della sentenza di appello. Ha quindi confermato la decisione che aveva negato la risoluzione per inadempimento e il risarcimento, condannando il ricorrente alle spese di lite, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il divieto di ultrapetizione non è violato quando il giudice decide su una questione che è stata dedotta dalle parti con i motivi di impugnazione ed è logicamente assorbente rispetto alle altre questioni.
Il giudicato interno opera solo sulle statuizioni effettivamente non impugnate e incompatibili con la decisione successiva; non impedisce la valutazione di una diversa ratio devoluta in appello.
Se la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue.
L’impossibilità sopravvenuta non imputabile estingue il vincolo e impedisce di fondare la pretesa su un inadempimento imputabile della parte obbligata.
Richiamato dalle parti come rimedio prospettato in relazione a una sopravvenuta situazione di inedificabilità, ma non accolto come base della decisione.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, è stata applicata la condanna aggravata con liquidazione di una somma equitativa in favore delle controparti e di una somma in favore della cassa delle ammende.
La definizione anticipata è stata proposta per manifesta infondatezza del ricorso; l’opposizione del ricorrente non ha mutato l’esito.
Richiamato per la memoria illustrativa depositata dai controricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato disposto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. se la corte decide su una ragione di rigetto o di conferma che sia stata effettivamente dedotta con l’appello e che abbia carattere pregiudiziale e assorbente rispetto agli altri profili della controversia.
- Il giudicato interno non preclude al giudice di appello di esaminare una diversa questione devoluta dalle parti, quando la decisione si fonda su una ratio autonoma e incompatibile con quella invocata come coperta da giudicato.
- Nel preliminare di vendita, se l’evento atteso per l’esecuzione del programma contrattuale viene meno per causa non imputabile a una parte, l’obbligazione si estingue e non può essere imputato inadempimento colpevole a chi non abbia determinato quell’evento.
- In tema di preliminare avente ad oggetto un bene non integralmente nella disponibilità del promittente venditore, la risoluzione per inadempimento non può essere affermata se la mancata conclusione del definitivo dipende da una causa sopravvenuta non imputabile che rende impossibile la prestazione.
- La domanda risarcitoria fondata sul mancato conseguimento dell’utilità economica programmata presuppone l’imputabilità dell’inadempimento; se manca il titolo abilitativo o sopravviene un vincolo ostativo non imputabile, viene meno anche la base del lucro cessante allegato.
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