Cassazione Civile, Ordinanza n. 16074/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare avviata da creditori nei confronti della quota di un debitore su beni in comunione con la coniuge. Sospesa l'esecuzione, il giudice dell'esecuzione aveva disposto procedersi alla divisione dei beni pignorati. Nel giudizio di divisione il tribunale aveva formato due porzioni con attribuzione di lotti diversi ai due condividenti e con conguaglio. La corte d'appello aveva confermato la divisione in natura, correggendo solo l'entità del conguaglio, ritenendo che i lotti 1 e 2, pur compresi nel medesimo villino, fossero autonomi perché catastalmente distinti, con accessi e impianti propri, e che non servissero opere rilevanti di separazione. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1112 c.c., sostenendo che la divisione, essendo endoesecutiva, avrebbe dovuto riguardare la singola massa pignorata e che tutti i lotti erano assolutamente indivisibili; 2) violazione dell'art. 1114 c.c., assumendo che il villino bifamiliare non fosse comodamente divisibile per conformazione, destinazione d'uso, deprezzamento e costi di ristrutturazione; 3) violazione dell'art. 1119 c.c., lamentando che i due piani del villino non fossero funzionalmente autonomi e che, frazionati, perdessero utilità per i terzi. La parte resistente ha sostenuto la correttezza della divisione e chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, quando sono pignorati beni in comunione tra il debitore e il coniuge e non risulta che i titoli di acquisto siano diversi, si forma un'unica massa da dividere; in tale ambito la valutazione della comoda divisibilità va compiuta sulla massa complessiva e non sul singolo bene. Ha ricordato che il giudizio di divisione collegato all'esecuzione è un autonomo giudizio di cognizione, non una mera fase dell'espropriazione. Ha quindi approvato la soluzione della corte territoriale che, sulla base della CTU, aveva formato due porzioni omogenee evitando opere costose, servitù o pesi e consentendo l'assegnazione in natura. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'autonomia catastale e funzionale dei due appartamenti e l'irrilevanza della costituzione di un condominio per alcune parti comuni. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge nei primi tre motivi.
È invocato per sostenere l'indivisibilità assoluta dei beni, ma la Corte ne esclude la violazione perché la divisibilità va valutata sulla massa unica dei beni comuni pignorati.
È menzionato dal ricorrente per qualificare la divisione come endoesecutiva; la Corte ribadisce però l'autonomia del giudizio divisorio rispetto all'esecuzione.
È richiamato per la comoda divisibilità; la Corte afferma che la valutazione va fatta sulla massa complessiva e che, nel caso concreto, la divisione in natura era praticabile.
È invocato per sostenere che i due piani non fossero autonomi; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
È applicato, insieme agli artt. 718 e 720 c.c., per giustificare la formazione di porzioni omogenee nell'ambito della divisione.
È indicato come norma che non attribuisce il diritto a una porzione di ciascun bene, ma a una porzione che riproduca, per quanto possibile, la composizione qualitativa della massa.
È richiamato per la divisione degli immobili quando non sia possibile distribuirli secondo il criterio della comoda divisibilità.
È richiamato quale base del principio per cui il pignoramento sulla quota si concentra sui singoli beni assegnati al condividente esecutato dopo la divisione.
È richiamato insieme all'art. 757 c.c. per il principio della concentrazione del pignoramento sui beni assegnati.
È menzionato per ricordare che la riforma ha radicato la competenza per la divisione nel giudice dell'esecuzione senza mutare la natura di giudizio autonomo di cognizione.
È richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È applicato per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- Quando vengono pignorati beni in comunione tra il debitore esecutato e il coniuge, in assenza di titoli di acquisto diversi, la divisione va condotta considerando un'unica massa comune da sciogliere, e non masse distinte.
- Il criterio della comoda divisibilità va applicato alla massa complessiva oggetto di divisione, non al singolo bene considerato isolatamente.
- Nel giudizio di divisione collegato a una procedura esecutiva, il giudizio divisorio resta un autonomo giudizio di cognizione, distinto dall'espropriazione, pur essendo funzionalmente collegato ad essa.
- La formazione delle porzioni deve, per quanto possibile, riprodurre la composizione qualitativa della massa, privilegiando l'assegnazione in natura rispetto alla vendita, che ha carattere residuale.
- La presenza di parti comuni residue o la costituzione di un condominio su taluni elementi dell'immobile non impedisce di per sé la divisione in natura, se le porzioni sono altrimenti autonome e la soluzione evita interventi costosi o servitù inutili.
- In sede di legittimità, la censura contro la valutazione di divisibilità è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e con gli accertamenti tecnici richiamati.
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