Cassazione Civile, Ordinanza n. 28904/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa aerea)
La controversia
Le attrici avevano chiesto, dopo la cancellazione di un volo Nizza-Roma Fiumicino del 7 luglio 2017, la condanna della compagnia aerea sia al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 sia al risarcimento di un ulteriore danno patrimoniale. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda e compensato le spese. In appello, il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello incidentale della compagnia aerea, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Roma in favore di Civitavecchia. Avverso tale sentenza le attrici hanno proposto ricorso per cassazione, qualificato come regolamento facoltativo di competenza, articolando quattro motivi: 1) violazione dei principi sulla competenza territoriale; 2) violazione degli artt. 346 e 428 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per asserito giudicato interno; 3) violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e tabelle in tema di spese; 4) violazione del giudicato interno ex art. 2909 c.c. e arbitraria condanna alle spese di primo grado. Le ricorrenti chiedevano la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma e, in subordine, la cassazione del capo sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva deciso solo sulla competenza territoriale e sulle spese, senza affrontare il merito, sicché il mezzo corretto era il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non il ricorso ordinario per cassazione. La conversione del ricorso in istanza di regolamento necessario non era possibile perché il ricorso era stato notificato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 47 c.p.c.; poiché la decisione era stata resa con sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. in udienza, il termine decorreva da quella stessa udienza. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La pronuncia sulla competenza resa con il rito decisorio orale è considerata pubblicata in udienza; da tale momento decorre il termine per il regolamento di competenza.
La sentenza che decide esclusivamente sulla competenza, senza pronuncia sul merito, è impugnabile con regolamento necessario di competenza.
Il divieto di regolamento necessario per le decisioni del giudice di pace non si estende alla sentenza del tribunale che, in appello, decida sulla competenza del giudice di pace.
Il regolamento di competenza deve essere proposto nel termine di trenta giorni; il mancato rispetto del termine rende inammissibile la conversione del ricorso ordinario in regolamento.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione al giudicato interno, ma senza accoglimento delle doglianze.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte abbia ritenuto fondate le censure ad esso riferite.
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte ha escluso che vi fosse giudicato sul merito, poiché la sentenza aveva deciso solo sulla competenza.
Richiamato nel terzo motivo in punto di liquidazione delle spese, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame nel merito di tale censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Regolamento (CE) n. 261/2004
Indicato come base della domanda di compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo.
Massime di principio
- Quando una sentenza decide esclusivamente sulla competenza e sulle spese, senza statuire sul merito, il mezzo di impugnazione corretto è il regolamento necessario di competenza, non il ricorso ordinario per cassazione.
- La conversione del ricorso ordinario in regolamento di competenza è possibile solo se il ricorso è proposto entro il termine previsto per tale rimedio speciale; il decorso tardivo del termine rende la conversione inammissibile.
- Se la decisione sulla competenza è pronunciata con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., il termine per il regolamento di competenza decorre dall'udienza in cui la sentenza viene resa e letta.
- L'assenza di una decisione sul merito impedisce la formazione di un giudicato interno su questioni di merito, poiché esse restano precluse dalla definizione della questione pregiudiziale di rito.
- Nel regime delle impugnazioni per competenza, la disciplina speciale prevale sulla forma del mezzo scelto dalla parte: l'erronea qualificazione dell'impugnazione non sana il mancato rispetto dei termini del rimedio corretto.
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