Cassazione Civile, Ordinanza n. 18561/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il giudizio nasce dalla convalida, da parte del Giudice di Pace, del decreto di trattenimento emesso dal Questore e dalla successiva prima proroga di trenta giorni del trattenimento disposta su richiesta della Questura. La richiesta di proroga era motivata con l'avvenuta inoltrazione, al Ministero dell'Interno, di una richiesta di audizione per l'identificazione di cittadini nigeriani, ancora priva di riscontro. Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che la proroga del trattenimento presuppone la prova, a carico della pubblica amministrazione, di gravi difficoltà nell'accertamento dell'identità e nazionalità o nell'acquisizione dei documenti di viaggio, circostanza non dimostrata dalle ragioni addotte. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame del mancato coinvolgimento delle autorità nigeriane, osservando che solo esse sarebbero competenti a certificare l'identità e rilasciare i documenti di viaggio e che non risultava alcun riscontro alla richiesta trasmessa al Ministero dell'Interno.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che il provvedimento di proroga non dava conto, con riscontri specifici e congrui, della sussistenza delle condizioni legali richieste per la proroga del trattenimento, limitandosi a recepire in modo generico le motivazioni della Questura e il mancato riscontro alla richiesta di audizione. Ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace, rilevando che il termine perentorio entro il quale la proroga avrebbe dovuto essere disposta era ormai decorso. Non ha provveduto sulle spese del giudizio, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e la necessità della loro liquidazione da parte del giudice del procedimento. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
"la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (...) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio"
La proroga del trattenimento è consentita solo in presenza di presupposti specifici e rigidamente verificabili, e il giudice deve accertarne in modo puntuale la sussistenza e la congruenza rispetto alla finalità di rimpatrio.
art. 15, paragrafi 2 e 3, direttiva 2008/115/CE
Richiamata quale fonte sovranazionale coerente con il regime restrittivo delle proroghe del trattenimento e con l'esigenza di condizioni giustificative predeterminate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13 Cost.
La limitazione della libertà personale richiede una riserva assoluta di legge; l'autorità amministrativa non dispone di discrezionalità fuori dai limiti e tempi previsti dalla legge.
art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c.
È stato applicato per cassare senza rinvio il provvedimento, essendo già spirato il termine perentorio per la proroga.
Per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Nel giudizio di cassazione la liquidazione avviene secondo le regole indicate dalla norma, da parte del giudice competente individuato dal sistema del patrocinio a spese dello Stato.
La condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio non si riferisce all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale.
Richiamato per la disciplina delle spese e del contributo unificato nel patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La proroga del trattenimento amministrativo dello straniero è misura eccezionale e legalmente tipizzata: può essere disposta solo se il giudice accerta in modo specifico la sussistenza delle gravi difficoltà previste dalla legge o di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione o necessaria l'organizzazione del rimpatrio.
- Il provvedimento giudiziale che autorizza la proroga del trattenimento non può limitarsi a recepire in modo generico le ragioni dell'autorità di pubblica sicurezza, ma deve motivare sulla specificità dei fatti addotti e sulla loro effettiva congruenza rispetto alla finalità di rimpatrio.
- Quando il termine perentorio entro il quale la proroga del trattenimento avrebbe dovuto essere disposta è già decorso, la cassazione può essere pronunciata senza rinvio, poiché non residua alcuno spazio per una nuova decisione sul medesimo provvedimento.
- La privazione della libertà personale richiede un controllo giurisdizionale rigoroso, privo di discrezionalità sostitutiva dell'autorità amministrativa, in ragione della riserva assoluta di legge e della natura inviolabile del diritto inciso.
- Nel regime del patrocinio a spese dello Stato, se la parte vittoriosa agisce contro un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore segue le regole speciali del d.P.R. n. 115/2002 e non la ordinaria condanna alle spese in favore dello Stato.
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