Cassazione Civile, Sentenza n. 1687/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione e confermato la decisione di primo grado favorevole a Tonelli s.r.l.; l'avviso di accertamento contestava, per il 2004, l'inesistenza di prestazioni pubblicitarie e quindi la disconoscimento dei costi dedotti dalla società. In Cassazione l'Agenzia deduceva omissione di esame di fatto decisivo (pagamenti risultati non incassati dal presunto prestatore e mancanza di contabilità), violazione delle norme probatorie e procedurali (farsi consistere la prova solo nella contabilizzazione e negli adempimenti formali nonostante la contestazione di inesistenza delle operazioni) e violazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione passiva della parte cui è stato notificato il ricorso: non è stata fornita prova della cancellazione di Tonelli s.r.l. dal registro delle imprese (estinzione della società), per cui Massimo Bellazecca non poteva essere considerato automaticamente parte processuale legittimata a ricevere il ricorso in cassazione. Perciò la Corte non si è pronunciata nel merito sulle censure sostanziali dell'Agenzia. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3
Utilizzato dall'Agenzia per censurare la sentenza per omesso esame di fatto decisivo; la Corte non ha esaminato il motivo di merito poiché ha deciso l'inammissibilità per ragione di legittimazione processuale.
art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4
Richiamato per dedurre violazione di norme procedurali e di diritto sostanziale nella valutazione probatoria; anch'esso non è stato valutato nel merito a causa dell'inammissibilità per vizio di notificazione/legittimazione.
art. 36, comma 2, e art. 61, D.lgs. n. 546/1992
Riferiti dall'Agenzia per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito; la Corte ha però deciso preliminarmente sul profilo della legittimazione e non ha esaminato la presunta violazione di tali norme.
Norma sull'onere della prova; l'Agenzia sosteneva che gli elementi prodotti dalla contribuente non avrebbero potuto superare le presunzioni di inesistenza oggettiva, ma la Cassazione non è entrata nel merito per il difetto di legittimazione del destinatario del ricorso.
D.lgs. n. 6/2003 (norme sul registro delle imprese e cancellazione)
La Corte richiama che l'estinzione della società coincide con la cancellazione dal registro delle imprese; solo la cancellazione formale consente di parlare di estinzione e delle conseguenze processuali (successione nei giudizi, legittimazione dei soci).
artt. 299 e ss. cod. proc. civ.
Richiamati per spiegare che l'estinzione della società in pendenza del giudizio determina un evento che incide sulla prosecuzione/interruzione del processo e sulle modalità di prosecuzione o riassunzione.
Cass. Sez. Un. 12 marzo 2013, n. 6070 (giurisprudenza citata)
Richiamata per il principio che, quando la società si estingue senza che la circostanza sia fatta valere nei modi richiesti, l'impugnazione deve provenire o essere indirizzata ai soci ovvero a coloro che sono succeduti alla società; la mancata osservanza comporta l'inammissibilità.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (richiamo processuale nella relazione d'udienza)
Citato soltanto per indicare la base normativa della funzione del relatore in udienza pubblica (contestualizzazione procedurale); non rilevante ai fini del merito.
Massime di principio
- Prima di proporre o notificare impugnazioni, accertarsi e documentare formalmente lo stato giuridico della società (iscrizione/cancellazione dal registro delle imprese): la mancata prova della cancellazione può rendere il ricorso inammissibile per mancanza di legittimazione passiva del destinatario della notifica.
- La cancellazione dal registro delle imprese è l'elemento formale che determina l'estinzione della società ai fini processuali; senza di essa non opera automaticamente la successione nei giudizi nei confronti dei soci o degli ex legali rappresentanti.
- La Corte di legittimità verifica preliminarmente i requisiti di ammissibilità (compresa la correttezza della notificazione e la legittimazione delle parti) prima di entrare nel merito delle questioni probatorie o sostanziali.
- Sotto il profilo probatorio, la contabilizzazione e i pagamenti documentati possono costituire una prova idonea, ma se l'Amministrazione fiscale fornisce presunzioni di inesistenza oggettiva (pagamenti non incassati, mancanza di capacità del prestatore), tali presunzioni devono essere valutate con elementi di riscontro adeguati; tuttavia la decisione su questo punto è merito del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per i motivi tassativi previsti.
- In caso di contestazione di operazioni simulate o inesistenti è fondamentale conservare e produrre documentazione completa (contratti, fatture, contabilità, riscontri bancari e prove dell'effettiva prestazione) e dimostrare la capacità organizzativa del prestatore; la carenza di elementi può legittimare rilievi fiscali.
- Se l'estinzione della società si verifica in pendenza del processo, le parti devono seguire le regole di prosecuzione o riassunzione previste dal codice di procedura civile; la mancata osservanza delle forme può compromettere l'impugnazione.
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