Cassazione Civile, Sentenza n. 1689/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva accolto l'appello dei contribuenti e annullato l'avviso di accertamento notificato a Investimenti 34 s.r.l., ritenendo che, poiché la società Agenzia Rolando s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese il 20/02/2012 ma dichiarata fallita il 15/02/2013 (entro un anno dalla cancellazione), la legittimazione passiva dovesse essere attribuita al curatore fallimentare e non ai soci, con conseguente illegittimità della notifica fatta a Investimenti 34. L'Agenzia contestava la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 10 legge fallimentare, deducendo che al momento della notifica (17/10/2012) gli obblighi erano già trasferiti ai soci e quindi la notifica a Investimenti 34 era corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che l'art. 2495 c.c. fa sorgere una successione dei soci nei rapporti debitori della società estinta e che la disciplina di cui all'art. 10 della legge fallimentare (fictio iuris che consente di considerare la società esistente nei soli procedimenti concorsuali) opera solo nell'ambito della procedura fallimentare e non può far venire meno la legittimazione passiva dei soci in altri procedimenti, come quello tributario. Pertanto la notifica all'epoca effettuata a Investimenti 34 era legittima. Il secondo motivo è stato assorbito. La causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale per il prosieguo e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2495, cod. civ.
Stabilisce che, con l'estinzione della società, i rapporti attivi e passivi non definitivamente regolati in sede di liquidazione si trasferiscono ai soci: i soci sono successori nelle obbligazioni sociali nei limiti previsti (partecipazione alla liquidazione o responsabilità precedente). Pertanto l'obbligo tributario della società cancellata può essere fatto valere nei confronti dei soci
art. 10, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
«Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo»
La norma introduce una fiction iuris: la società cancellata può essere dichiarata fallita entro un anno e, per la sola procedura concorsuale, la società è considerata esistente e rappresentata dal suo legale rappresentante o dal curatore. Tuttavia tale efficacia è limitata all'ambito fallimentare e non ha effetto di "reviviscenza" della società per altri procedimenti (es. accertamenti tributari), non privando i soci della loro qualità di successori nei rapporti debitori
art. 24, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (norme sul processo tributario)
Riguarda i limiti di ammissibilità dei mezzi di impugnazione e le questioni di novità; nella vicenda la Corte ha ritenuto il secondo motivo assorbito dal primo e non decisivo, quindi non ha pronunciato specificamente sull'eccezione di inammissibilità richiamata
Massime di principio
- Se una società di capitali è cancellata dal registro delle imprese, gli obblighi non estinti si trasferiscono ai soci ai sensi dell'art. 2495 c.c.; quindi l'amministrazione può validamente notificare atti impositivi ai soci come successori della società cancellata.
- La dichiarazione di fallimento intervenuta entro un anno dalla cancellazione (art. 10 L. Fall.) crea una fiction limitata ai soli procedimenti concorsuali: non "restituisce" efficacia generale alla società estinta e non impedisce, di per sé, che l'amministrazione tributaria agisca nei confronti dei soci.
- La legittimazione passiva va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della notifica: se al tempo della notifica la società era estinta, il soggetto legittimamente destinatario può essere uno qualsiasi dei soci contitolari della posizione patrimoniale.
- Questione diversa si pone se l'evento estintivo o la dichiarazione di fallimento sopravvengano in corso di causa: in tale ipotesi può porsi un problema di integrità del contraddittorio e può essere necessario chiamare in giudizio tutti i soci successori affinché il processo sia valido.
- Prassi amministrativa e decisionale: prima di notificare atti dopo la cancellazione di una società, valutare le date rilevanti (cancellazione, notifica, eventuale dichiarazione di fallimento) e, se il fallimento è già pendente o dichiarato, agire in funzione del procedimento concorsuale; se il fallimento sopravviene solo successivamente alla notifica, la notifica ai soci può rimanere valida.
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