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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1689/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva accolto l'appello dei contribuenti e annullato l'avviso di accertamento notificato a Investimenti 34 s.r.l., ritenendo che, poiché la società Agenzia Rolando s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese il 20/02/2012 ma dichiarata fallita il 15/02/2013 (entro un anno dalla cancellazione), la legittimazione passiva dovesse essere attribuita al curatore fallimentare e non ai soci, con conseguente illegittimità della notifica fatta a Investimenti 34. L'Agenzia contestava la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 10 legge fallimentare, deducendo che al momento della notifica (17/10/2012) gli obblighi erano già trasferiti ai soci e quindi la notifica a Investimenti 34 era corretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che l'art. 2495 c.c. fa sorgere una successione dei soci nei rapporti debitori della società estinta e che la disciplina di cui all'art. 10 della legge fallimentare (fictio iuris che consente di considerare la società esistente nei soli procedimenti concorsuali) opera solo nell'ambito della procedura fallimentare e non può far venire meno la legittimazione passiva dei soci in altri procedimenti, come quello tributario. Pertanto la notifica all'epoca effettuata a Investimenti 34 era legittima. Il secondo motivo è stato assorbito. La causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale per il prosieguo e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2495, cod. civ.

    Stabilisce che, con l'estinzione della società, i rapporti attivi e passivi non definitivamente regolati in sede di liquidazione si trasferiscono ai soci: i soci sono successori nelle obbligazioni sociali nei limiti previsti (partecipazione alla liquidazione o responsabilità precedente). Pertanto l'obbligo tributario della società cancellata può essere fatto valere nei confronti dei soci

  • art. 10, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    «Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo»

    La norma introduce una fiction iuris: la società cancellata può essere dichiarata fallita entro un anno e, per la sola procedura concorsuale, la società è considerata esistente e rappresentata dal suo legale rappresentante o dal curatore. Tuttavia tale efficacia è limitata all'ambito fallimentare e non ha effetto di "reviviscenza" della società per altri procedimenti (es. accertamenti tributari), non privando i soci della loro qualità di successori nei rapporti debitori

  • art. 24, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (norme sul processo tributario)

    Riguarda i limiti di ammissibilità dei mezzi di impugnazione e le questioni di novità; nella vicenda la Corte ha ritenuto il secondo motivo assorbito dal primo e non decisivo, quindi non ha pronunciato specificamente sull'eccezione di inammissibilità richiamata

Massime di principio

  • Se una società di capitali è cancellata dal registro delle imprese, gli obblighi non estinti si trasferiscono ai soci ai sensi dell'art. 2495 c.c.; quindi l'amministrazione può validamente notificare atti impositivi ai soci come successori della società cancellata.
  • La dichiarazione di fallimento intervenuta entro un anno dalla cancellazione (art. 10 L. Fall.) crea una fiction limitata ai soli procedimenti concorsuali: non "restituisce" efficacia generale alla società estinta e non impedisce, di per sé, che l'amministrazione tributaria agisca nei confronti dei soci.
  • La legittimazione passiva va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della notifica: se al tempo della notifica la società era estinta, il soggetto legittimamente destinatario può essere uno qualsiasi dei soci contitolari della posizione patrimoniale.
  • Questione diversa si pone se l'evento estintivo o la dichiarazione di fallimento sopravvengano in corso di causa: in tale ipotesi può porsi un problema di integrità del contraddittorio e può essere necessario chiamare in giudizio tutti i soci successori affinché il processo sia valido.
  • Prassi amministrativa e decisionale: prima di notificare atti dopo la cancellazione di una società, valutare le date rilevanti (cancellazione, notifica, eventuale dichiarazione di fallimento) e, se il fallimento è già pendente o dichiarato, agire in funzione del procedimento concorsuale; se il fallimento sopravviene solo successivamente alla notifica, la notifica ai soci può rimanere valida.

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