Cassazione Civile, Sentenza n. 1688/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione avverso la pronuncia favorevole alla società Tonelli s.r.l. riguardo ad un avviso di accertamento per l'anno 2002, con il quale erano stati disconosciuti costi per presunte prestazioni pubblicitarie inesistenti. In cassazione l'Agenzia deduceva tre motivi: omissione di fatto decisivo (pagamenti non risultavano incassati dal prestatore e mancanza di contabilità della societa), violazione delle norme probatorie per aver dato rilievo formale alla contabilizzazione e ai pagamenti anziche valutare l'inesistenza oggettiva delle operazioni, e violazione dell'art. 26 cod. civ. (menzionato come art. 26§7 nel testo) per aver ritenuto idonea la documentazione prodotta dalla contribuente a confutare i presupposti dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione passiva della parte nei cui confronti è stato notificato il ricorso. Il ricorrente aveva notificato il ricorso a Massimo Bellazecca, asserendo che la societa Tonelli s.r.l. fosse cessata, ma non ha fornito prova della cancellazione della societa dal registro delle imprese. La Corte ha richiamato il d.lgs. n.6/2003 secondo cui l'estinzione societaria coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e ha chiarito che, in mancanza di prova dell'avvenuta cancellazione, non può parlarsi di successione processuale verso l'ex liquidatore o i soci; ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Nessuna pronuncia sulle questioni di merito; nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato quale norma che ha consentito la trattazione della causa in pubblica udienza nelle modalita indicate; mera indicazione procedurale
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Norme invocate dall'Agenzia per censurare la decisione di merito (omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente); la Corte non ha risolto le censure di merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione passiva
decreto legislativo n. 546/1992
art. 36, comma 2; art. 61
Norme sul procedimento tributario e sulle prove; l'Agenzia sosteneva che la CTR avesse errato nella valutazione probatoria, ma la Cassazione non è entrata nel merito per inammissibilità
Interpretazione fondamentale della Corte: l'estinzione della societa coincide con la cancellazione dal registro delle imprese; soltanto tale formalità determina la perdita di personalita giuridica e rende possibile la successione nel processo verso soci o altri soggetti, se adeguatamente documentata
Richiamati come disciplina dell'evento interruttivo del processo e delle modalita di prosecuzione o riassunzione del giudizio in caso di estinzione societaria; richiamano la necessita di regolare eventuali successioni processuali
Cassazione civile, Sez. Unite
Giurisprudenza richiamata per l'affermazione che l'impugnazione deve essere proposta o indirizzata ai soci o ai successori quando l'estinzione societaria non sia stata documentalmente comprovata secondo i criteri richiesti
Cassazione civile
n. 24853/2018; n. 26196/2016
Precedenti citati a sostegno del principio secondo cui, in assenza della prova della cancellazione dal registro delle imprese, l'impugnazione deve provenire o essere indirizzata ai soci o successori; altrimenti è inammissibile
Massime di principio
- Prima di notificare un ricorso in Cassazione contro provvedimenti che riguardano una societa cessata, verificare e documentare la cancellazione dal registro delle imprese: l'estinzione societaria produce effetti processuali solo con la cancellazione formale
- Se la societa non risulta cancellata, il ricorso deve essere proposto dalla societa ancora esistente o, se la societa è effettivamente estinta e la cancellazione è avvenuta, il ricorso va provato con documentazione; in mancanza, indirizzarlo ai soci o ai soggetti che sono subentrati a pena di inammissibilità
- Le questioni probatorie relative all'inesistenza di operazioni (fittizieta' delle fatture, mancanza di effettivo percepimento dei pagamenti, carenze organizzative del prestatore) sono rilevanti e vanno valutate in sede di merito; tuttavia la Cassazione può non esaminare il merito se esistono vizi formali di legittimazione o di notificazione
- Per il contribuente, la contabilizzazione dei costi e la prova dei pagamenti sono elementi importanti per contrastare presunzioni di operazioni inesistenti, ma la loro efficacia dipende dalla consistente documentazione che dimostri anche la realta' economica e la capacita' operativa del prestatore
- In generale, prima di ricorrere in Cassazione occorre curare sia il profilo sostanziale (prove e argomentazioni di merito) sia quello formale (corretta parte processuale, regolarita' delle notificazioni e prova di eventuali cancellazioni o successioni societarie)
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