Cassazione Civile, Sentenza n. 1686/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l'appello avverso l'accertamento IRPEG 2003 emesso nei confronti di Tonelli s.r.l.; l'atto impositivo contestava la deducibilità di costi pubblicitari ritenuti inesistenti perché il presunto prestatore non avrebbe avuto capacità organizzativa, non avrebbe presentato dichiarazioni e non sarebbe risultato l'effettivo incasso degli importi. In cassazione l'Agenzia deduceva vizi di decisione e valutazione delle prove (omesso esame di fatto decisivo, uso formale della contabilizzazione come prova, violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione passiva del destinatario del ricorso: il ricorso era notificato a Massimo Bellazecca quale ex liquidatore della società, ma non è stata prodotta alcuna prova della cancellazione della società dal registro delle imprese (necessaria per dimostrare l'estinzione ai sensi del d.lgs. n.6/2003). Pertanto non era configurabile la successione processuale né poteva ritenersi valida la notifica nei confronti del singolo; la Corte non si è pronunciata sul merito e ha lasciato indeterminate le spese per la mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Strumento di censura per omesso esame di un fatto decisivo che era stato dedotto dalle parti; la Corte riporta l'esistenza del motivo ma rigetta il ricorso per ragioni processuali (inammissibilità) senza entrare nel merito della censura.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Consente di censurare la motivazione apparente o il vizio di motivazione; la Corte non ha esaminato il merito della censura per la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
art. 36, comma 2 e art. 61 del d.lgs. n. 546/1992
art. 36 comma 2; art. 61 d.lgs. 546/1992
Norme processuali tributarie relative alla prova e al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie; l'Agenzia sosteneva che la CTR aveva usato in modo formalistico la contabilizzazione senza considerare l'inesistenza oggettiva delle operazioni.
art. 2697 c.c.
Stabilisce l'onere della prova; la censura verteva sull'errata attribuzione dell'onere probatorio tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma la Corte non si è pronunciata sul punto per inammissibilità.
d.lgs. n. 6/2003
Ha fissato che l'estinzione di una societa coincide con la sua cancellazione dal registro delle imprese; la Corte ha richiamato il principio per affermare che la prova della cancellazione è necessaria per ritenere estinta la societa e legittimato il nuovo soggetto processuale.
artt. 299 e ss. cod. proc. civ.
artt. 299 e ss. cod. proc. civ.
Norme sul prosieguo del processo in caso di morte o estinzione della parte e sulla eventuale riassunzione; la Corte ha richiamato il regime di interruzione e prosecuzione del processo a fronte di cancellazione della società.
Cass. Sez. Un. n. 6070/2013
Cass. Sez. Un. 12 marzo 2013, n. 6070
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, se l'estinzione non è stata fatta constare nei modi previsti, l'impugnazione deve provenire o essere indirizzata ai soci o ai successori della societa estinta, a pena di inammissibilità.
Massime di Cassazione (n. 24853/2018; n. 26196/2016)
Cass. civ. n. 24853/2018; Cass. civ. n. 26196/2016
Richiamate come orientamenti sul requisito della prova della cancellazione per considerare estinta la società e sulle conseguenze processuali della mancata dichiarazione formale dell'estinzione.
art. 23, comma 8bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137
art. 23 comma 8bis, d.l. 28/10/2020 n.137
Richiamo procedurale relativo alla relazione in udienza pubblica; contenuto formale nella decisione sulla calendarizzazione dell'udienza.
Massime di principio
- Per impugnare una sentenza quando la parte formale controparte è una societa "cessata", occorre produrre la prova della cancellazione dal registro delle imprese: senza tale prova il rimedio è inammissibile se notificato a soggetto diverso dai soci o dai successori.
- L'estinzione della societa rileva ai fini della legittimazione processuale solo se comprovata mediante la cancellazione prevista dal d.lgs. n.6/2003; la semplice affermazione di cessazione non basta.
- Se l'estinzione non è documentata nei modi prescritti, il processo non si estingue automaticamente nei confronti dei singoli: l'impugnazione deve essere proposta o notificata ai soci o ai successori a pena di inammissibilità.
- Quando la censura in cassazione è di natura processuale (mancanza di legittimazione), la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso senza esaminare i profili di merito (prove e valutazioni di fatto).
- Sul merito tributario, l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni; la mera formalità della contabilizzazione e dell'esistenza di fatture/pagamenti può non essere sufficiente a risolvere il contrasto probatorio, ma tale questione sarà esaminata solo se il ricorso è ammissibile.
- Gli oneri probatori (art. 2697 c.c.) restano centrali: la parte che allega un fatto produttivo di effetti giuridici deve fornire le prove rilevanti, e il giudice deve valutare la consistenza degli elementi presuntivi.
- Prima di notificare un ricorso in cassazione relativo a una societa, verificare lo stato giuridico della societa nel registro delle imprese e, se necessario, notificare ai soci o ai successori indicati per evitare inammissibilità per difetto di legittimazione.
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