Cassazione Civile, Ordinanza n. 37158/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’azione con cui la controparte ha chiesto il pagamento di somme indicate in un verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Avellino. Il giudice di merito ha ritenuto non provato l’integrale pagamento delle somme, escludendo che una scrittura privata con quietanza potesse dimostrare il ricevimento anche della quota contestata di euro 10.900,00, importo la cui indicazione era stata oggetto di contestazione e di querela di falso per asserito abusivo inserimento. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697, 2702 e 2909 c.c. e degli artt. 214 ss. e 221 ss. c.p.c., sostenendo che il rigetto della querela di falso avrebbe imposto di considerare esistente la dichiarazione controversa al momento della sottoscrizione; (2) violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e degli artt. 116 e 221 c.p.c., contestando la valutazione della presunzione semplice e le conseguenze del rigetto della querela di falso; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nell’autenticità materiale della dichiarazione contenuta nella scrittura privata risultante dalla sentenza irrevocabile sulla querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati senza il rispetto degli oneri di specificità e di autosufficienza richiesti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., poiché non erano stati trascritti né depositati gli atti e documenti decisivi richiamati, in particolare la scrittura privata e la sentenza resa sulla querela di falso. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo anche perché la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non riguardava un fatto storico decisivo non esaminato, ma una questione valutativa già esaminata dal giudice di merito. La conseguenza è stata la conferma della statuizione di merito e la condanna del ricorrente alle spese, oltre all’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura deve essere formulata in modo specifico e autosufficiente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non per contestare valutazioni o apprezzamenti del giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere l’indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda, con adeguata trascrizione delle parti rilevanti.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso devono essere depositati, a pena di inammissibilità.
richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova della quietanza e del pagamento.
richiamato per la efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta o non disconosciuta.
richiamato quanto agli effetti del giudicato formatosi sulla querela di falso.
richiamato nel contesto del procedimento di verificazione/disconoscimento e dei rapporti con la querela di falso.
richiamato con riferimento alla querela di falso e ai suoi effetti sul documento contestato.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle presunzioni da parte del giudice di merito.
indica il rito camerale non partecipato seguito in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto/inammissibilità, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si fonda su documenti o atti processuali non specificamente trascritti nel ricorso e non depositati nei modi prescritti.
- Ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c. non è denunciabile la mera contestazione della valutazione compiuta dal giudice di merito: occorre l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
- Il giudicato formatosi sulla querela di falso può incidere sulla contestazione del documento, ma la relativa doglianza deve essere dedotta nel rispetto rigoroso degli oneri di specificità e di produzione documentale del giudizio di legittimità.
- La violazione dell’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione determina l’inammissibilità dei motivi anche se prospettati come violazioni di legge o omesso esame di fatto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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