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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30758/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per revisione della rendita catastale di quattro unità immobiliari site in Roma, microzona 3 Trastevere, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. 311/2004. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, valorizzando la documentazione prodotta, in particolare una relazione tecnica che descriveva gli immobili come vetusti, costruiti anteriormente al 1942, in cattive condizioni manutentive, con infiltrazioni d'acqua e servizi igienici poco decorosi, oltre che situati in zona a traffico limitato e senza parcheggi; gli immobili posti a confronto dall'Ufficio avevano invece caratteristiche diverse, e l'Ufficio non aveva replicato specificamente alle prove del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia per inesistenza della notificazione, perché eseguita tramite agenzia di recapito privata. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. o), del d.lgs. 58/2011, dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 546/1992, dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 327, comma 1, c.p.c., sostenendo la validità/efficacia della notifica e contestando la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 299/2020 secondo cui, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente. Tuttavia ha precisato che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, occorre verificare non la data di spedizione ma quella di ricezione del plico da parte dell'appellato, poiché l'operatore privato non ha poteri certificativi. Nel caso concreto non vi era prova del ricevimento dell'appello da parte del contribuente nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado; pertanto l'appello doveva considerarsi tardivo e inammissibile. La Corte ha quindi confermato l'esito sfavorevole all'Agenzia e ha compensato le spese per la sopravvenienza dei principi giurisprudenziali applicati.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 311/2004

    base normativa dell'avviso di accertamento catastale relativo alla revisione della rendita nella microzona.

  • art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. 58/2011

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare il regime delle notifiche tramite operatori postali privati.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di notificazioni nel processo tributario.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai termini e alla decorrenza nel processo tributario.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    usato per individuare il termine lungo di impugnazione, pari a sei mesi dal deposito della sentenza non notificata.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale norma che conduce alla declaratoria di inammissibilità per tardività dell'appello nel processo tributario.

  • direttiva 2008/6/CE

    richiamata come fondamento del mutato quadro normativo che consente agli operatori postali di notificare atti giudiziari salvo giustificazione oggettiva ostativa.

  • L. 124/2017

    indicata come momento di passaggio al regime successivo rispetto al quale si valuta la nullità e non l'inesistenza delle notifiche eseguite da operatori privati senza titolo.

Massime di principio

  • Nel periodo intermedio tra la liberalizzazione del settore postale e la disciplina introdotta dalla L. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla, non inesistente.
  • Quando la notificazione dell'atto di impugnazione è effettuata tramite operatore postale privato, la tempestività va verificata con riguardo alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, non alla sola data di spedizione o di consegna all'operatore.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività è rilevabile d'ufficio, poiché il rispetto dei termini di decadenza attiene a interessi indisponibili.
  • L'onere di provare la tempestività della notificazione dell'impugnazione grava su chi propone il gravame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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