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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7339/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto il pagamento dell'indennizzo assicurativo per il furto di un autoveicolo; dopo il rigetto in appello la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso è stato però affetto da vizi formali: mancato deposito regolare e tempestivo della relazione di notificazione della sentenza impugnata (notificata via PEC) e, in particolare, mancata produzione dell'attestazione di conformità della copia cartacea alle versioni digitali entro i termini e le forme richieste dall'art. 369 c.p.c. e dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato regolare deposito della documentazione richiesta (relazione di notificazione e/o attestazione di conformità alle copie analogiche), rilevando che la ricorrente avrebbe potuto depositare l'originale digitale telematicamente o, in alternativa, l'asseverazione di conformità entro l'adunanza camerale originariamente fissata. La Corte ha ritenuto la negligenza del difensore inescusabile e ha ritenuto congrua la sanzione di improcedibilità anche alla luce dei principi delle Sezioni Unite e della giurisprudenza CEDU (causa Patricolo e altri c. Italia).

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Articolo richiamato come norma che impone il deposito contestuale al ricorso delle copie delle decisioni impugnate; la Corte lo interpreta come termine perentorio la cui mancata osservanza, se non sanata nei modi e nei termini previsti dalla giurisprudenza, determina l'improcedibilità del ricorso.

  • legge 21 gennaio 1994 n. 53, art. 9 commi 1-bis e 1-ter

    «qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato»

    Consente il deposito su supporto analogico con attestazione di conformità degli estratti di PEC solo se non è possibile il deposito telematico; la Corte osserva che dal 31/3/2021 il deposito telematico alla Cassazione era possibile, rendendo quindi obbligatorio o comunque preferibile il deposito digitale.

  • art. 221, comma 5, del decreto-legge 34 del 2020 (conv. con legge n. 77/2020)

    Richiamato come norma abilitante per il provvedimento del DGSIA che ha attestato, dal 31/3/2021, la funzionalità dei sistemi per il deposito telematico alla Corte di Cassazione; ciò rafforza l'obbligo/possibilità di deposito digitale degli originali.

  • Corte EDU, art. 6 § 1 CEDU (giurisprudenza Patricolo e altri c. Italia)

    La Corte europea ha ritenuto che la declaratoria di improcedibilità, per mancata produzione dell'attestazione di conformità, può integrare violazione del diritto di accesso a un tribunale; la Cassazione tiene conto di tale pronuncia ma conferma che, dopo l'intervento delle Sezioni Unite del 2019 che ha chiarito i doveri del ricorrente, la sanzione di improcedibilità può restare congrua se l'inadempimento è imputabile in modo grave e inescusabile.

  • Cass. Sez. U., Sentenza n. 8312/2019

    Indirizzo di riferimento: la produzione dell'attestazione di conformità delle copie analogiche alle versioni digitali non è necessaria se tutti gli intimati si costituiscono e non contestano la conformità; in caso contrario il ricorrente deve depositare l'asseverazione entro l'adunanza camerale o l'udienza prevista, altrimenti il ricorso rischia l'improcedibilità.

Massime di principio

  • Prima di proporre ricorso per cassazione su provvedimenti notificati via PEC, depositare l'originale digitale della relazione di notificazione telematicamente se possibile; ciò evita esigenze di attestazione di conformità della copia cartacea.
  • Se il deposito telematico non è possibile e si deposita copia cartacea, allegare sempre l'attestazione di conformità della copia all'originale digitale; in assenza della costituzione di tutte le controparti o in caso di disconoscimento, l'asseverazione va depositata entro l'adunanza camerale o l'udienza fissata per la decisione.
  • La giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. 8312/2019) ammette elasticità solo se tutti gli intimati si costituiscono e non contestano la conformità; in caso contrario non ci si può appoggiare a tale elasticità e va ottemperato l'onere probatorio nei termini.
  • La mancata produzione dell'attestazione di conformità senza giustificato motivo e non sanata nei termini è normalmente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso; i difensori devono considerare l'obbligo come perentorio e non rinviabile oltre l'adunanza/udienza fissata per la decisione.
  • La pronuncia della Corte EDU che condanna lo Stato per violazione dell'art. 6 CEDU è un elemento da considerare, ma non elimina l'obbligo di conformarsi alla consolidata giurisprudenza interna: l'eventuale tutela europea non comporta automaticamente l'ammissibilità del ricorso interno quando l'inadempimento è grave e inescusabile.

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