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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7290/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli originari attori (Orsetti e Paniccià) convennero Spilli per ottenere l'arretramento/demolizione di un muro di contenimento e di un garage realizzati da Spilli sul confine, ritenuti in violazione della distanza minima di 5 metri dal confine prescritta dalle N.T.A. del PRG e dal regolamento edilizio del Comune di Osimo, e il risarcimento dei danni. Spilli eccepì che il muro era un muro di recinzione e che le opere erano sanate/assoggettate al principio della prevenzione (costruzione anteriore del confinante) esentandola dalla sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto preliminarmente l'eccezione di improcedibilità relativa al deposito documentale. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e ha respinto il quarto motivo. Ha invece ritenuto fondati, in parte, il quinto e soprattutto il sesto motivo nella parte in cui la Corte d'appello non ha applicato correttamente i principi giurisprudenziali recenti in materia di prova e liquidazione del danno per violazione delle norme sulle distanze. In particolare la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia osservato i criteri indicati dalle Sezioni Unite (sull'uso delle presunzioni e sulla nozione di "danno presunto"), e non abbia adeguatamente motivato la liquidazione equitativa del danno (1 euro al giorno dal 31.1.2001). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione per nuovo esame (con istruzioni sul corretto inquadramento giurisprudenziale e sulla valutazione del danno).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento dei motivi di cassazione (vizi di diritto indicati nei vari motivi: vizio di motivazione, violazione di norme, nullità, omesso esame).

  • art. 369 c.p.c.

    Regola sul deposito della copia della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto in regola il deposito effettuato entro i termini.

  • art. 873 e seguenti cod. civ.

    Disciplina codicistica delle distanze tra costruzioni e della prevenzione; la Corte distingue tra distanze tra costruzioni e distanze dal confine e richiama i limiti di applicazione del principio della prevenzione rispetto alle norme locali sulle distanze.

  • N.T.A. del P.R.G. del Comune di Osimo (articoli 32 e 33)

    Normativa locale che impone la distanza minima dal confine (mezzo dell'altezza dell'edificio ma non meno di 5,00 m salvo deroga specifica); integra la disciplina codicistica e può escludere l'operatività della prevenzione salvo deroga espressa.

  • Regolamento edilizio del Comune di Osimo (art. 61 sub 2 e sub 3)

    Ulteriori norme locali sulle distanze dal confine richiamate come fonte di obbligo e limite alla possibilità di applicare la prevenzione.

  • D.M. n. 39/1975

    Norma tecnica antisismica (C4 "Edifici contigui") che ammette deroghe solo se gli edifici formano un unico organismo statico o sono dotati di giunto tecnico; la Corte ha ritenuto che questa sia l'unica deroga consentita alla distanza di 5 m nel caso in esame.

  • Cass. sez. un. 19.5.2016 n. 10318 (giurisprudenza citata)

    Principio secondo cui i regolamenti locali possono escludere l'operatività della prevenzione stabilendo espressamente la facoltà o meno di costruire in aderenza; se la normativa locale prescrive distanza minima dal confine senza deroga specifica, la prevenzione non opera.

  • Cass. Sez. Un. 15.11.2022 n. 33645 (sezioni unite)

    Chiarisce la nozione di danno risarcibile per violazione del diritto di proprietà: le Sezioni Unite optano per il concetto di "danno presunto" (non più "in re ipsa"), richiedendo che l'attore allegi elementi e circostanze rilevabili dalla comune esperienza per far scattare presunzioni semplici che il giudice possa utilizzare per quantificare il danno.

  • art. 2727 e 2729 cod. civ.

    Regole sulla prova in fatto e sulle presunzioni; la Corte richiama che l'attore deve allegare fatti o circostanze da cui possano desumersi i pregiudizi che si vogliono presumere.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio del contraddittorio e dell'obbligo di pronunciare su tutte le questioni dedotte in grado: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente valutato e motivato questioni relative al danno e alla sua quantificazione, implicando violazione del corretto inquadramento probatorio e motivazionale.

  • art. 132 n.4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per censurare l'omessa motivazione su questioni decisive; la Corte valuta tali doglianze e, in parte, ne riconosce l'incidenza rispetto alla motivazione sul danno.

  • art. 348 ter c.p.c. ("doppia conforme")

    La Corte ha invocato il principio della "doppia conforme" per escludere l'ammissibilità di un motivo fondato su fatti già conformemente valutati in prime due gradi.

Massime di principio

  • Se la normativa locale (P.R.G. o regolamenti edilizi) prescrive una distanza minima dal confine senza prevedere espressamente la possibilità di costruire in aderenza, il principio codicistico della prevenzione è in genere escluso salvo specifica deroga (es. edifici a unico organismo statico o dotati di giunto tecnico come previsto dal D.M. 39/1975 C4).
  • Le norme locali sulle distanze tutelano anche l'assetto urbanistico e la densità edilizia: pertanto, ai fini del rispetto della disciplina, conta la distanza dal confine in sé, indipendentemente dal fatto che le costruzioni siano frontistanti.
  • In cause per violazione delle distanze dal confine l'attore che domanda arretramento deve provare la violazione della distanza prescritta; se il convenuto invoca la prevenzione o altri fatti estintivi/esorcizzanti, spetta a lui la prova di tali fatti (preesistenza, consenso, deroga locale).
  • Dopo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. n. 33645/2022), il danno derivante dalla violazione del diritto di godimento si configura come "danno presunto": l'attore deve allegare elementi di fatto e circostanze che consentano l'uso di presunzioni semplici; tuttavia il giudice può ricorrere a presunzioni per accertare l'esistenza e l'entità del danno, purché la motivazione espliciti le ragioni e i criteri di liquidazione.
  • La liquidazione equitativa del danno richiede motivazione adeguata: il giudice deve indicare i criteri e i parametri presi a base per la somma attribuita (anche quando si adotta una misura equitativa simbolica), altrimenti è necessaria la rinnovazione del giudizio in grado d'appello.
  • In giudizi edilizi e di confine, i regolamenti locali possono prevalere sulla disciplina codicistica delle distanze; occorre sempre verificare la normativa urbanistica locale e le eventuali deroghe tecniche (es. norme antisismiche) prima di applicare il principio della prevenzione.
  • Proceduralmente, si raccomanda di depositare tempestivamente copie conformi di sentenze e documenti secondo i termini di legge (art. 369 c.p.c.) e di articolare chiaramente in primo grado e in appello la prova richiesta: chi invoca fatti impeditivi o estintivi deve proporre e documentare adeguatamente la relativa prova.

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