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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7342/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si trattava dell'impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva dichiarato l'estinzione di due opposizioni riunite (opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. e opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., con riferimento a pignoramento ex art. 2929-bis c.c.) per rinuncia della parte opponente (Intesa Sanpaolo) e aveva liquidato le spese processuali a carico della rinunciante. Intesa Sanpaolo ha dedotto: (i) carenza motivazionale e illegittimità della liquidazione delle spese (vizio di motivazione nello specificare attività ante e post riunione, scaglione applicato e misura fra minimi e massimi), e (ii) errata determinazione dello scaglione tariffario nella opposizione ex art. 619 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe applicato lo scaglione in base all'importo del credito indicato da ISP (oltre €32 mln) invece di determinare il valore in relazione al bene pignorato ai sensi degli artt. 15 e 17 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e parzialmente fondato sul primo motivo e fondato sul secondo. Ha censurato la sentenza di merito per difetto motivazionale: mancata indicazione delle voci di compenso liquidate per ciascuna causa riunita, mancata indicazione dell'attività svolta dopo la riunione, dello scaglione applicato e della misura dei compensi fra minimi e massimi. Inoltre la Corte ha chiarito che, per l'opposizione ex art. 619 c.p.c., il valore rilevante ai fini della tariffazione va determinato con riferimento al valore dei beni controversi (equivalente monetario del diritto aggredito) e non al valore del credito indicato per finalità fiscali. Per questi motivi ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Reggio Emilia, a diverso magistrato, perché proceda a nuova regolamentazione e liquidazione delle spese (comprensive di quelle del giudizio di legittimità). La Corte ha altresì disposto che il giudice di rinvio proceda secondo i criteri indicati (descrizione attività ante/post riunione, scaglione applicato, misura dei compensi tra minimi e massimi, corretto valore del bene per l'opposizione ex art. 619).

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La norma che regola l'estinzione per rinuncia agli atti e la liquidazione delle spese: la Corte conferma che la pronuncia che quantifica le spese ai sensi dell'art. 306, comma 4 (seconda parte) è impugnabile in cassazione ex art. 111, comma 7 Cost. quando riguarda la sola quantificazione

  • art. 617 c.p.c.

    Rilevante come tipologia di opposizione agli atti esecutivi riunita nella causa; la riunione non altera l'autonomia delle singole cause ai fini della liquidazione delle spese

  • art. 619 c.p.c.

    Per le opposizioni ex art. 619 la determinazione del valore ai fini della liquidazione delle spese va effettuata con riferimento al valore dei beni controversi (equivalente monetario del diritto aggredito), e non automaticamente al credito indicato dall'attore

  • art. 2929-bis c.c.

    Contestuale riferimento al tipo di pignoramento immobiliare oggetto delle opposizioni; utile per inquadrare la natura dell'espropriazione

  • art. 15 c.p.c.

    Indica il criterio generale per la determinazione del valore delle cause relative a beni immobili (utilizzabile se non emergono elementi più significativi per determinare il valore del bene pignorato)

  • art. 17 c.p.c.

    Stabilisce che, nelle opposizioni ex art. 619, il valore della lite si determina dal valore dei beni controversi; la Corte ne richiama l'applicazione per la corretta individuazione dello scaglione tariffario

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Regolamento tariffario per la liquidazione dei compensi professionali: la Corte ricorda che il giudice deve quantificare il compenso entro minimi e massimi indicati e motivare specificamente se intende discostarsene; inoltre chiarisce regole per liquidazione ante e post riunione (possibilità di compenso unico post riunione con eventuale maggiorazione)

  • art. 111 Cost.

    Fondamento costituzionale del ricorso per cassazione ex comma 7 per le pronunce che incidono su diritti, richiamato in tema di impugnabilità delle liquidazioni ex art. 306 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 4)

    Norme che disciplinano i motivi di cassazione invocati (violazione di norme di diritto e insufficiente motivazione); la Corte ha accolto i rilievi relativi alla motivazione e alla corretta applicazione delle norme sul valore della causa

  • art. 14 c.p.c.

    Riferimento normativo utilizzato in relazione alla liquidazione delle spese e ai parametri da considerare nella determinazione dei compensi

Massime di principio

  • La pronuncia che, a seguito di estinzione per rinuncia, quantifica le spese ai sensi dell'art. 306 c.p.c. è impugnabile in cassazione quando riguarda esclusivamente la liquidazione dell'importo
  • In caso di riunione di più cause la liquidazione delle spese deve tenere conto dell'autonomia delle singole cause: le attività svolte prima della riunione vanno liquidate separatamente per ciascuna causa; per la fase post-riunione è possibile liquidare un compenso unico ma il giudice deve indicare lo scaglione e motivare l'entità della maggiorazione o della scelta operata
  • Il giudice deve sempre rendere comprensibile il percorso argomentativo della liquidazione delle spese: indicare le voci, le attività ante e post riunione, lo scaglione applicato e la misura scelta tra minimi e massimi; la motivazione aggiuntiva è obbligatoria se si supera il minimo o il massimo tariffario
  • Per le opposizioni ex art. 619 c.p.c. il valore rilevante ai fini della liquidazione delle spese è il valore dei beni controversi (equivalente monetario del diritto aggredito), non il valore del credito indicato dall'attore a fini fiscali
  • La dichiarazione di valore in calce all'atto ha rilievo fiscale e non vincola il giudice nella determinazione dello scaglione per la liquidazione delle spese; il giudice deve accertare il valore pertinente sulla base degli elementi probatori (prezzo di cessione, base d'asta, perizia, o criteri catastali ove applicabili)
  • In presenza di difetti motivazionali o di errata applicazione dello scaglione, la censura è fondata e la Corte di legittimità può cassare e rinviare per nuova liquidazione da parte di diverso magistrato

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