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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7351/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Antrilli basato su due motivi. Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., con la censura che la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per aspecificità nonostante l'atto di appello avesse chiaramente dedotto, anche se unitariamente, le ragioni di riforma della decisione di primo grado e avesse svolto una puntuale confutazione della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), evidenziando l'erronea valutazione complessiva della perizia e la mancata valutazione del diverso peso causale delle opere compiute dalle parti. Secondo motivo: violazione degli artt. 132, 112, 115 c.p.c., per mancata pronuncia della Corte di appello sulle critiche specifiche mosse alla CTU e per la contraddittoria qualificazione della CTU come esplorativa dopo aver dichiarato l'appello aspecifico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha richiamato la giurisprudenza sull'obbligo dell'atto di impugnazione in appello di individuare chiaramente le questioni contestate accompagnandole con argomentazioni che confutino le ragioni del primo giudice, ammettendo comunque forme non rigide di esposizione. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l'appello conteneva sufficienti ed articolate critiche tecniche alla CTU e motivi di riforma, sicché la dichiarazione di inammissibilità per aspecificità era errata. Pertanto la sentenza impugnata (Corte d'appello di Roma n.6065/2020) è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame; le spese relative al giudizio di rinvio sono poste a carico del giudice del rinvio. Sono inoltre riportati nel provvedimento rilievi sulla necessità dell'integrazione del contraddittorio e sulla regolarità delle notificazioni nei confronti della Villa Pinciana S.r.l.

Norme richiamate

  • art. 342 cod. proc. civ.

    L'atto di appello deve individuare con chiarezza le questioni e i punti contestati e contenere doglianze accompagnate da argomentazioni confutative delle ragioni del giudice di primo grado; tale requisito può essere soddisfatto anche con un'esposizione non formalistica purché emergano specifiche ragioni di censura.

  • art. 434 cod. proc. civ.

    Richiamato unitamente all'art. 342 nel contesto della riforma 2012: la norma contribuisce a delineare i requisiti di chiarezza e specificità dell'impugnazione, interpretata in senso funzionale al ruolo devolutivo dell'appello.

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Rilevato dal ricorrente con riferimento all'obbligo di motivazione e all'esame delle deduzioni; la Corte ha ritenuto assorbito il relativo motivo dopo l'accoglimento del primo.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Norma processuale generale richiamata nel secondo motivo relativa all'attività del giudice e al principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Riferito al potere di valutazione del giudice e alle regole del convincimento; anche questo motivo è stato assorbito dopo la decisione sul primo motivo.

  • art. 366, n. 6 cod. proc. civ.

    Richiesto per dimostrare il rispetto del requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorrente ha rispettato il requisito citato.

  • d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012 (riforma artt. 342 e 434 c.p.c.)

    Contesto normativo richiamato dalla Corte per interpretare gli artt. 342 e 434 nella versione post-riforma: le regole di chiarezza e specificità dell'appello devono essere interpretate in modo da non svuotare la funzione devolutiva dell'appello e consentire un riesame di merito quando le doglianze sono sufficientemente individuate.

Massime di principio

  • In appello l'atto di gravame non deve limitarsi a enunciare l'intento di impugnare: occorre individuare le questioni e fornire argomentazioni che confutino le ragioni del primo giudice; tuttavia la forma può essere unitaria e non richiede un progetto decisionale alternativo.
  • Le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) devono essere esplicitate con riferimenti e ragioni tecniche sufficienti a permettere al giudice di valutare il concreto contenuto della censura; critiche generiche o meramente esplorative possono essere considerate aspecifiche.
  • La Corte d'appello non può dichiarare inammissibile un appello per aspecificità se dall'atto emergono, anche in modo diffuso, punti di censura e argomentazioni che permettono il riesame delle questioni di merito.
  • Se la parte lamenta la mancata notifica a terzi interessati (es. società intimata), è necessario integrare il contraddittorio con prove documentali delle notifiche; l'assenza di tale prova può richiedere la rinnovazione o integrazione del procedimento.
  • In presenza di contributi colposi plurimi alla causazione del danno, il giudice deve motivare la valutazione del diverso peso causale e, se non lo fa o parla solo in termini generici, la decisione può essere cassata e rimessa al giudice di merito per nuovo esame.

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