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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25614/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (custode giudiziario)

La controversia

La società, custode di quindici balle di ritagli di misto lana sottoposte a sequestro in un procedimento penale, dopo la cessazione della custodia nel 2013 presentò il 4 aprile 2014 domanda di liquidazione dell’indennità di € 971,25. Con decreto del 25 maggio 2023 il GIP del Tribunale di Trieste liquidò l’importo. La Procura propose opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002; il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 224/2024 depositata il 4 marzo 2024, annullò il decreto ritenendo che il custode rientrasse tra gli ausiliari del magistrato e che la domanda fosse soggetta al termine decadenziale di cento giorni previsto dall’art. 71 d.P.R. n. 115/2002. La società ha proposto due motivi di ricorso: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 115/2002, in relazione agli artt. 12 e 14 delle preleggi, sostenendo che la domanda del custode è regolata dall’art. 72, che non prevede una decadenza, e che una norma decadenziale non può essere estesa analogicamente; ha inoltre invocato il principio di specialità. Con il secondo, subordinato, ha denunciato la violazione degli artt. 71 e 72 in relazione alla tutela dell’affidamento, alla certezza del diritto, alla collaborazione e alla buona fede. La Procura è rimasta intimata in cassazione. La richiesta di riunione con altri ricorsi è stata respinta.

La decisione

La Corte ha respinto l’istanza di riunione, rilevando che i ricorsi indicati riguardavano sentenze diverse, che non ricorreva la riunione necessaria ex art. 335 c.p.c. e che la riunione per connessione non era utile dopo la soluzione della questione comune da parte di Cass., Sez. Unite, n. 11417/2026. Ha accolto il primo motivo, applicando il principio secondo cui il termine decadenziale dell’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, regolata dall’art. 72 e soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Poiché la custodia cessò nel 2013 e la domanda fu presentata il 4 aprile 2014, essa era tempestiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché presupponeva l’applicabilità della decadenza esclusa. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’opposizione della Procura al decreto di liquidazione del 25 maggio 2023. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione della soluzione del contrasto giurisprudenziale intervenuta durante il processo.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. (Cass. SU 11417/2026).

    Il termine decadenziale previsto per gli ausiliari del magistrato non si estende alla domanda del custode giudiziario.

  • art. 72 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. (Cass. SU 11417/2026).

    La domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario è disciplinata dall’art. 72, senza la decadenza dell’art. 71.

  • art. 2946 c.c.

    Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. (Cass. SU 11417/2026).

    Il diritto del custode alla liquidazione è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Su opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ai sensi dell’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002, il Tribunale di Trieste, con la sentenza in epigrafe, annullava il decreto di liquidazione.

    La disposizione è indicata quale base processuale dell’opposizione al decreto di liquidazione; la Corte rigetta nel merito tale opposizione una volta esclusa la decadenza.

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi indicati dalla ricorrente sono proposti avverso sentenze diverse da quella in epigrafe, sicché non ricorre l’ipotesi di riunione necessaria dell’art. 335 c.p.c.; e la riunione per connessione, rimessa all’apprezzamento della Corte, non risponderebbe alla saliente finalità di armonizzazione delle decisioni, poiché la questione di diritto comune ai giudizi è stata già risolta da Cass. SU 11417/2026, alla quale la decisione del presente ricorso, rinviato a nuovo ruolo in attesa di quella pronuncia, dà già applicazione.

    La riunione necessaria non ricorre quando i ricorsi riguardano sentenze diverse; la riunione per connessione resta valutabile dalla Corte in funzione dell’armonizzazione delle decisioni.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    L’opposizione della Procura della Repubblica investiva soltanto la tempestività dell’istanza di liquidazione: esclusa la decadenza, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 co. 2 c.p.c., con il rigetto dell’opposizione.

    Quando, esclusa la decadenza contestata, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • La domanda di liquidazione delle indennità spettanti al custode giudiziario è regolata dall’art. 72 d.P.R. n. 115/2002 e non è soggetta al termine decadenziale di cento giorni previsto dall’art. 71, comma 2, per gli ausiliari del magistrato.
  • Il diritto del custode giudiziario alla liquidazione delle indennità è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c.
  • Esclusa la decadenza e quando la controversia sull’opposizione riguarda soltanto la tempestività della domanda, la Corte può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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