Cassazione Civile, Ordinanza n. 08861/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Lo straniero aveva proposto opposizione al decreto del Prefetto che disponeva la sua espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), d. lgs. 286/1998, per asserita sottrazione ai controlli di frontiera. Il Giudice di pace aveva ritenuto che l'ingresso in Italia dalla frontiera di Lampedusa, privo di documenti, integrasse tale ipotesi, valorizzando i precedenti dattiloscopici che attestavano lo sbarco del 6 agosto 2022. Con il ricorso per cassazione, il migrante ha denunciato violazione degli artt. 10 e 13 d. lgs. 286/98, sostenendo che il giudice di pace avesse confuso ingresso irregolare e sottrazione ai controlli di frontiera: nel caso concreto un controllo vi era stato, con fotosegnalamento allo sbarco, sicché non poteva parlarsi di ingresso clandestino ex lett. a), ma al più di diversa ipotesi di irregolare soggiorno rilevante ai sensi della lett. b).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che il decreto di espulsione amministrativa è atto vincolato e che l'opposizione deve verificare soltanto la sussistenza della specifica ipotesi contestata nel decreto. Poiché nel caso concreto risultava che allo sbarco era stato effettuato un controllo di frontiera con fotosegnalamento, non era configurabile la sottrazione ai controlli di frontiera prevista dall'art. 13, comma 2, lett. a), d. lgs. 286/1998. Il giudice dell'opposizione non poteva quindi confermare l'espulsione sulla base di una diversa ragione non contestata, quale la mera irregolare presenza sul territorio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Modena anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare l'erronea applicazione della disciplina sull'espulsione degli stranieri
richiamato dal ricorrente per sostenere l'erroneità della qualificazione dell'ingresso come sottrazione ai controlli di frontiera
art. 13, comma 2, lett. a), d. lgs. 286/1998
consente l'espulsione per sottrazione ai controlli di frontiera, ipotesi che presuppone l'assenza di un controllo all'ingresso o l'elusione del controllo mediante documenti falsi
art. 13, comma 2, lett. b), d. lgs. 286/1998
diversa ipotesi di espulsione per irregolare presenza o mancanza di titolo di soggiorno, non contestata nel decreto oggetto di opposizione
art. 13, comma 3, d. lgs. 286/1998
impone che il decreto prefettizio di espulsione indichi chiaramente la specifica situazione di fatto posta a base della misura
art. 13, comma 8, d. lgs. 286/1998
individua il giudizio di opposizione come sede di verifica della pretesa espulsiva nei limiti della causa concreta posta nel decreto
disciplina il rito dell'opposizione al decreto di espulsione
testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, utilizzato per distinguere tra ingresso clandestino e irregolare presenza
Massime di principio
- Il decreto prefettizio di espulsione amministrativa ha natura vincolata e deve contenere una specifica e chiara indicazione del fatto posto a fondamento della misura, perché tale contestazione delimita il thema decidendum dell'opposizione.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione il giudice deve verificare soltanto la sussistenza della concreta ipotesi espulsiva contestata dall'autorità amministrativa e non può confermare il provvedimento sulla base di un diverso presupposto fattuale o giuridico non indicato nel decreto.
- La sottrazione ai controlli di frontiera presuppone, in linea generale, che l'ingresso sia avvenuto senza alcun controllo da parte delle autorità preposte; quando un controllo è stato effettuato e lo straniero è stato fotosegnalato, non è configurabile quella specifica ipotesi, restando eventualmente valutabile una diversa causa di espulsione.
- L'accertata insussistenza del fatto specificamente contestato nel decreto comporta l'annullamento dell'espulsione, senza possibilità per il giudice di sostituire d'ufficio una diversa ragione espulsiva.
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