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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04895/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico stipulato nel 1999 per lavori di ristrutturazione e ampliamento di un padiglione ospedaliero. Durante l'esecuzione emersero carenze strutturali e problemi legati alla mancata osservanza delle regole sull'altezza dell'edificio, con sospensione dei lavori e successiva redazione di una perizia di variante suppletiva e di un atto di sottomissione. La stazione appaltante adottò poi una delibera con cui rilevava che le opere erano state eseguite in base a un progetto di variante mai formalmente approvato, ritenendo violata la disciplina applicabile e sostenendo che le opere potessero essere compensate solo nei limiti dell'ingiustificato arricchimento. Successivamente fu disposta la risoluzione del contratto e vennero redatti conto finale e certificato di collaudo, entrambi con riserva. L'appaltatrice convenne la stazione appaltante per ottenere l'illegittimità della risoluzione e il riconoscimento delle riserve iscritte in contabilità. In appello la stazione appaltante ottenne la declaratoria di nullità del contratto per mancato svolgimento della gara pubblica, con riconoscimento all'appaltatrice del solo indennizzo ex art. 2041 c.c.; venne però esclusa la voce di euro 200.000,00 per materiali giacenti in cantiere, ritenuta già riconosciuta e pagata. Con il ricorso per cassazione la società appaltatrice ha censurato proprio tale statuizione, deducendo: 1) error in procedendo, violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d'appello avrebbe confuso il riconoscimento della somma di euro 200.000,00 con il suo effettivo pagamento, che secondo la ricorrente non sarebbe mai avvenuto; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta allegato e provato documentalmente il credito per i materiali, spettava alla stazione appaltante dimostrare l'avvenuto pagamento della somma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché sia il tribunale sia la Corte d'appello avevano accertato in fatto l'avvenuto pagamento della somma di euro 200.000,00 per materiali di cantiere, sulla base del conto finale e della stessa ammissione dell'impresa, che aveva rinunciato alla relativa riserva dichiarandola riconosciuta nel conto finale. Ha osservato che la ricorrente non aveva trascritto il contenuto del certificato di collaudo né indicato il conto finale, mentre la controricorrente aveva riportato il passaggio da cui risultava il calcolo del conto complessivo e l'inclusione della somma contestata. Ha escluso che si trattasse di un errore censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c., trattandosi di valutazione di merito e di contestazione già esaminata dal giudice di merito. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, precisando che l'art. 2697 c.c. è violato solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata, mentre nella specie la Corte territoriale aveva semplicemente ritenuto raggiunta la prova del pagamento sulla base della documentazione e dell'ammissione della stessa appaltatrice. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, implicitamente, ai presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura relativa all'erronea valutazione del materiale probatorio non integra, di per sé, violazione della norma, se la questione attiene a un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La critica alla valutazione delle prove è distinta dalla violazione dell'art. 2697 c.c. e va eventualmente incanalata nei limiti del vizio motivazionale o del travisamento rilevabile nei casi consentiti.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è violata solo se il giudice ripartisce l'onere della prova in modo erroneo; non quando ritenga raggiunta o non raggiunta la prova all'esito della valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2041 c.c.

    È richiamato come base dell'indennizzo riconosciuto all'appaltatrice a fronte della nullità del contratto e dell'assenza di una valida approvazione della variante.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non consente di censurare la mera valutazione del contenuto delle prove, ma solo l'erronea applicazione della regola sull'onere probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato in relazione all'error in procedendo dedotto con il primo motivo, ma la Corte esclude che vi fosse un vizio processuale effettivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto della prova o l'omesso esame sono invocabili solo entro i ristretti limiti del vizio motivazionale, non per rimettere in discussione un apprezzamento di merito già svolto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i presupposti, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda se una somma sia stata solo riconosciuta oppure anche effettivamente pagata, la verifica del giudice di merito su conto finale, certificato di collaudo e riserve apposte dalle parti costituisce accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti stretti del vizio motivazionale consentito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice sbaglia a distribuire l'onere della prova tra le parti; non ricorre quando la parte ricorrente contesti semplicemente l'esito della valutazione delle prove compiuta dal giudice.
  • Il travisamento del contenuto di un documento o di una prova non può essere trasformato in una nuova valutazione del fatto in sede di legittimità; se il fatto probatorio è stato dibattuto e deciso, l'eventuale errore di fatto può trovare rimedio, nei casi previsti, attraverso la revocazione.
  • In presenza di una dichiarazione dell'impresa nel conto finale di rinuncia alla riserva perché la somma è stata riconosciuta nel conto finale, il successivo tentativo di negare il pagamento può essere respinto come contrasto con un accertamento documentale e con una espressa ammissione di parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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