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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05330/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

La controversia nasce dal pignoramento immobiliare di un hotel di cui il ricorrente era comproprietario per un terzo. Nel corso dell'esecuzione, il custode giudiziario, autorizzato dal giudice, aveva stipulato con la società occupante senza titolo un contratto di locazione provvisorio, con canone mensile e clausola penale per il mancato rilascio. Scaduto il contratto, la società aveva continuato a occupare l'immobile per anni senza rilasciarlo e risultava anche morosa nel pagamento dell'indennità di occupazione. Il custode aveva quindi agito per ottenere canoni, indennità e penale; dopo l'estinzione della procedura esecutiva, il ricorrente aveva sostenuto di essere subentrato nella titolarità delle pretese già azionate dal custode, rivendicando la propria legittimazione attiva a proseguire il giudizio. I giudici di merito avevano negato tale legittimazione, ritenendo che il contratto ex art. 560 c.p.c. fosse limitato alla durata della procedura e che, cessata questa, non vi fosse successione del proprietario nella posizione del custode. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha censurato tale impostazione, denunciando violazione degli artt. 65 e 560 c.p.c., dell'art. 42 Cost. e dell'art. 821 c.c., sostenendo che il custode operasse in sostituzione del proprietario e che, cessata la custodia, il proprietario dovesse riacquistare la titolarità delle azioni relative ai frutti del compendio pignorato maturati durante la procedura.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha distinto tra la sorte del contratto di locazione stipulato dal custode, che perde automaticamente efficacia con l'estinzione del processo esecutivo, e la sorte dei frutti maturati fino a quel momento (canoni, indennità di occupazione, penali), che fanno parte del compendio pignorato e, alla chiusura della procedura, sono trasferiti all'ex esecutato ai sensi dell'art. 632 c.p.c. Pertanto, se il custode aveva già introdotto un giudizio per il recupero di tali somme, il debitore tornato in bonis è legittimato a proseguirlo per effetto del trasferimento del diritto controverso ex art. 111 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro del ricorso per cassazione deducente violazione di legge e vizi motivazionali

  • art. 65 c.p.c.

    invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di custodia giudiziaria

  • art. 560 c.p.c.

    regola la custodia e la gestione dell'immobile pignorato; il contratto di locazione stipulato dal custode è una modalità di amministrazione processuale del bene e cessa con la procedura

  • art. 42 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della propria pretesa alla titolarità del bene e dei frutti una volta cessata l'esecuzione

  • art. 821 c.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento alla spettanza dei frutti del bene

  • art. 1591 c.c.

    disciplina l'indennità dovuta per il ritardo nella restituzione dell'immobile dopo la scadenza del contratto

  • art. 2912 c.c.

    i frutti del bene pignorato, compresi canoni, indennità e penali maturati in costanza di procedura, entrano nel compendio pignorato

  • art. 632 c.p.c.

    con l'estinzione del processo esecutivo il compendio pignorato viene restituito all'ex esecutato, comprensivo dei frutti maturati sino alla chiusura della procedura

  • art. 111 c.p.c.

    il trasferimento del diritto controverso all'ex esecutato consente a quest'ultimo di proseguire il giudizio già intrapreso dal custode

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato per escludere che la legittimazione del custode derivi da sostituzione processuale in senso tecnico

  • art. 559 c.p.c.

    richiamato in relazione alla custodia legale del debitore nella procedura esecutiva

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato nel principio per cui la Corte di cassazione può qualificare diversamente i fatti e individuare d'ufficio la corretta ragione giuridica, senza nuovi accertamenti di fatto

  • art. 560 c.p.c.

    citato anche per il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario nell'ambito della gestione del bene pignorato

  • L. n. 431 del 1998

    le locazioni concluse dal custode e destinate a esaurirsi con la procedura sono sottratte ai vincoli di durata della disciplina locatizia ordinaria

  • L. n. 392 del 1978

    come la legge sull'equo canone, non si applica in modo vincolante alla locazione stipulata dal custode nell'esecuzione forzata

Massime di principio

  • Il custode giudiziario non è rappresentante legale del debitore, né mandatario o sostituto processuale dei creditori: agisce in nome proprio quale ausiliario della giustizia, con legittimazione strettamente funzionale ai compiti di gestione del compendio pignorato.
  • Le azioni relative ai frutti del bene pignorato maturati in costanza di custodia sono riferibili al compendio pignorato e non a un singolo soggetto in quanto tale; esse possono essere esercitate dal custode nell'interesse della procedura.
  • La locazione stipulata dal custode giudiziario è un contratto di gestione processuale del bene, destinato a cessare con la procedura esecutiva e non opponibile oltre tale limite temporale.
  • Con l'estinzione dell'esecuzione, il bene pignorato e i frutti maturati fino a quel momento tornano nella disponibilità dell'ex esecutato; tale effetto comporta anche il trasferimento della titolarità sostanziale dei crediti già maturati verso il conduttore.
  • Se il custode ha già introdotto un giudizio per il recupero di canoni, indennità o penali maturati durante la procedura, l'estinzione dell'esecuzione determina il subentro processuale dell'ex esecutato ex art. 111 c.p.c., che può proseguire l'azione già incardinata.
  • L'inadempimento del conduttore nel periodo di efficacia del contratto non può tradursi in una perdita del credito già maturato per effetto della sola cessazione della procedura esecutiva, poiché ciò determinerebbe un ingiustificato vantaggio per il debitore inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioniLocazione commerciale
RamiEsecuzioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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