Cassazione Civile, Ordinanza n. 33140/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due "solleciti di pagamento" per TARI 2017 notificati dal Comune a due fratelli: uno riguardante un seminterrato in comunione tra entrambi, l'altro, per una delle due contribuenti, anche un box di sua proprietà esclusiva. I contribuenti avevano già impugnato gli avvisi di accertamento prodromici; i ricorsi erano stati respinti in primo grado e poi in appello dalla Commissione tributaria regionale. In cassazione vengono proposti tre motivi, ma il testo reso disponibile non ne riporta il contenuto specifico. La Corte rileva d'ufficio che il ricorso è diretto contro atti meramente consequenziali (solleciti di pagamento) rispetto ad atti impositivi tipici già impugnati e pendenti, sicché l'interesse all'impugnazione dei solleciti viene meno e il ricorso è inammissibile.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che i solleciti di pagamento impugnati sono atti consequenziali ad avvisi di accertamento già autonomamente impugnati dai contribuenti; in materia tributaria, l'impugnazione facoltativa di un atto atipico non elimina l'onere di impugnare l'atto tipico per evitare il consolidamento della pretesa fiscale. Poiché il giudizio sugli avvisi era già pendente, la sorte della pretesa tributaria dipendeva da quel procedimento, rendendo privo di utilità il ricorso contro i solleciti. Nessuna statuizione sulle spese per la contumacia del Comune. Disposto inoltre l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma ciò non impedisce l'impugnazione di atti atipici che portino a conoscenza una pretesa tributaria; tuttavia resta necessario impugnare anche l'atto impositivo tipico per evitare il consolidamento della pretesa.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012
Ha inserito nell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
I ricorrenti hanno dichiarato di difendersi in proprio.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'impugnazione di un atto meramente consequenziale o atipico non sana la mancata o insufficiente impugnazione dell'atto impositivo tipico, che deve comunque essere contestato per evitare il consolidamento della pretesa fiscale.
- Quando l'atto impugnato in cassazione è un sollecito di pagamento fondato su un avviso di accertamento già autonomamente impugnato, il ricorso contro il sollecito può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta o originaria carenza di interesse, poiché la sorte della pretesa dipende dal giudizio sull'atto presupposto.
- La tassatività degli atti impugnabili nel processo tributario non esclude la tutela contro atti atipici che rendano conoscibile la pretesa, ma tale tutela è solo facoltativa e non sostitutiva dell'impugnazione dell'atto tipico.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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