Cassazione Penale, Ordinanza n. 08983/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati, condannati in secondo grado all'esito di giudizio abbreviato per fatti in materia di stupefacenti, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato o comunque rideterminato le pene. Due ricorrenti erano stati condannati per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso e in continuazione, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, con pena concordata in appello ex art. 599-bis c.p.p.; il terzo era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo, i primi due deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; il terzo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. La Corte ha ritenuto che, per i primi due, le censure fossero inammissibili perché le questioni sulla qualificazione giuridica del fatto erano già state oggetto di rinuncia in sede di concordato in appello e, comunque, si risolvevano in doglianze di fatto prive di specifici elementi idonei a integrare una violazione di legge; per il terzo, il motivo è stato giudicato totalmente aspecifico, non indicando elementi fattuali o giuridici da cui desumere l'insussistenza del reato.
Norme richiamate
Richiamato quale base del vincolo della continuazione nei capi di condanna contestati.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice applicata ai primi due imputati per reati in materia di stupefacenti in forma non lieve.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Invocato dai ricorrenti come ipotesi di riqualificazione del fatto in forma lieve; la Corte ne esclude l'ammissibilità nel caso concreto per carenza di specificità e, per i primi due, per intervenuta rinuncia in sede di concordato.
Richiamato in relazione al concordato in appello, che aveva comportato la rinuncia ai motivi sulla qualificazione giuridica del fatto per i primi due imputati.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di mancata riqualificazione del fatto in una ipotesi attenuata o meno grave deve indicare specifici elementi di diritto o di fatto idonei a dimostrare l'errore della decisione impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Quando la questione sulla qualificazione giuridica del fatto sia stata oggetto di rinuncia nell'ambito di un concordato in appello, essa non può essere riproposta utilmente in cassazione.
- Il ricorso che si limiti a contestazioni meramente fattuali, senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata e senza allegare specifiche violazioni di legge, è inammissibile.
- La doglianza sull'affermazione di responsabilità deve contenere una critica specifica e autosufficiente, non potendo risolversi in una generica negazione del fatto o del reato.
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