Cassazione Penale, Ordinanza n. 31225/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio e per ricettazione di biciclette. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la sostanza fosse destinata a consumo personale. Il secondo motivo contestava la configurazione della ricettazione, deducendo la mancanza degli elementi costitutivi, in particolare dell'elemento soggettivo. Il terzo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i motivi in gran parte reiterativi di censure già esaminate e disattese in appello e, comunque, manifestamente infondati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto alla droga, che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato indici univoci di destinazione allo spaccio, come materiale da confezionamento, denaro contante, due bilancini di precisione, suddivisione in dosi e assenza di occupazione lavorativa del ricorrente, e che in mancanza di elementi indicativi dell'immediatezza del consumo la destinazione della sostanza va apprezzata dal giudice di merito sulla base di tutte le circostanze del caso. Quanto alla ricettazione, ha ritenuto corretta la valutazione del contesto del rinvenimento delle biciclette e della mancanza di spiegazioni sulla loro lecita provenienza, sufficienti a fondare anche l'elemento soggettivo del reato. Quanto alla pena, ha osservato che la motivazione era congrua e conforme agli artt. 132 e 133 c.p., che il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato anche solo dall'assenza di elementi positivi e dai precedenti penali, e che non sussiste incompatibilità tra recidiva e continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La destinazione della sostanza al consumo personale va esclusa quando il giudice di merito, in assenza di indici di immediatezza del consumo, desuma da elementi indiziari univoci la finalità di spaccio.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici, reiterativi di quelli già dedotti in appello e privi di effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata.
La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o illogica; se è conforme a legge e logica, non vi è spazio per il sindacato di legittimità.
Il giudizio sul trattamento sanzionatorio è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, purché sorretto da motivazione congrua e coerente con i criteri legali.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, quando non emergano elementi che indichino l'immediatezza del consumo, la destinazione della sostanza deve essere accertata dal giudice di merito sulla base di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso, e la censura di legittimità è limitata ai soli vizi motivazionali manifesti.
- La prova della destinazione allo spaccio può essere desunta da qualunque dato indiziario, purché valutato con rigore, univocità e certezza secondo un ragionamento logico-deduttivo fondato su massime di अनुभव.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre in modo pedissequo le stesse doglianze già dedotte in appello, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Nel delitto di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche da elementi indiretti, specialmente quando l'imputato non offra una spiegazione attendibile della provenienza della cosa e il contesto del rinvenimento sia incompatibile con la buona fede.
- Il giudizio sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche non è sindacabile in cassazione se il giudice di merito ha motivato in modo non illogico e conforme ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali possono giustificare il diniego.
- Non sussiste incompatibilità tra recidiva e continuazione, potendo le due discipline operare congiuntamente ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
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