Cassazione Civile, Ordinanza n. 00713/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto, con ricorso per decreto ingiuntivo, la restituzione delle somme versate a titolo di imposta di registro dell’ordinanza di assegnazione emessa in suo favore all’esito di un lodo arbitrale che aveva condannato la Regione al pagamento di una rilevante somma per prestazioni sanitarie. Nel giudizio di opposizione la Regione aveva dedotto che il lodo era stato annullato per difetto di giurisdizione del collegio arbitrale, con devoluzione della controversia al giudice amministrativo, e aveva domandato in via riconvenzionale la restituzione delle somme oggetto di assegnazione. La Corte d’appello ha accolto l’appello principale della Regione, ritenendo che la domanda restitutoria potesse essere proposta autonomamente davanti al giudice ordinario e che la pendenza del giudizio di merito davanti al TAR non fosse ostativa. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 336 e 389 c.p.c., sostenendo che la domanda di restituzione dovesse essere proposta esclusivamente davanti al giudice del rinvio e che la pendenza del giudizio amministrativo imponesse una trattazione unitaria; 2) omessa pronuncia su pretese creditorie della società verso la Regione relative a differenze tariffarie per prestazioni sanitarie e su un’eccezione di compensazione, deducendo anche omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’azione di restituzione delle somme pagate in esecuzione di un lodo poi annullato per difetto di giurisdizione non rientra nella giurisdizione amministrativa, ma appartiene al giudice ordinario e può essere proposta autonomamente, a tutela dell’effettività del diritto del solvens, indipendentemente dalle vicende del giudizio di merito eventualmente pendente davanti al giudice amministrativo. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché le questioni sulle differenze tariffarie attenevano al merito già scrutinato nel lodo, mentre l’eccezione di compensazione era stata espressamente rigettata in primo grado e non riproposta con idoneo motivo di appello incidentale. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di somme aggiuntive sia a favore della controparte sia della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la domanda restitutoria dovesse seguire le sorti del giudizio di impugnazione e del giudice del rinvio; la Corte ne esclude la decisività in presenza di azione restitutoria autonoma davanti al giudice ordinario
la Corte ribadisce che la disciplina delle restituzioni conseguenti alla cassazione non esclude la proponibilità autonoma dell’azione restitutoria davanti al giudice ordinario, quando si tratta di rimuovere gli effetti patrimoniali del titolo annullato
richiamato nel riepilogo del precedente giudizio arbitrale impugnato, nel quale la Corte d’appello aveva dichiarato la nullità del lodo
richiamato per applicare, nel caso di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata, la disciplina della condanna per responsabilità aggravata
la Corte ritiene applicabile la condanna equitativa a favore della controparte e la condanna a favore della Cassa delle ammende, qualificando la proposizione del ricorso come abuso del processo/lite temeraria
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza
art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato come fonte della novità normativa che ha introdotto la disciplina della condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato per l’entrata in vigore della disciplina riformata
art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022
menzionato in tema di disciplina intertemporale della nuova previsione
utilizzato per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte
utilizzato per la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte della statuizione sull’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La domanda di restituzione delle somme eseguite in forza di un titolo giudiziale o arbitrale poi annullato per difetto di giurisdizione integra un’azione autonoma di natura restitutoria, proponibile davanti al giudice ordinario, senza che rilevi la pendenza o l’esito del separato giudizio di merito davanti al giudice amministrativo.
- Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione del titolo rimosso sorge per il solo fatto della caducazione del titolo e prescinde dall’esistenza del rapporto sostanziale originario, dalle questioni di buona o mala fede dell’accipiens e dall’eventuale futuro esito del giudizio di rinvio o del diverso giudizio sul merito.
- Le questioni già decise nel giudizio di merito o non devolute con specifico motivo di impugnazione non possono essere riproposte in cassazione come omessa pronuncia o omesso esame di fatto decisivo.
- Quando il ricorso per cassazione è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, può trovare applicazione la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per abuso del processo, oltre alle conseguenze sul contributo unificato.
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