Cassazione Civile, Ordinanza n. 12787/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia aveva irrogato a una società gestrice del servizio idrico integrato una sanzione amministrativa pecuniaria per scarico di acque reflue senza autorizzazione. La società ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che: il trasgressore non fosse stato correttamente individuato; gli scarichi abusivi sarebbero stati realizzati da soggetti terzi estranei alla sua organizzazione; nel verbale di contestazione era indicato un diverso gestore; la condotta contestata sarebbe stata indeterminata; gli scarichi sarebbero provenuti da opere/condotte di proprietà comunale; inoltre, in appello e poi in cassazione ha dedotto che la gestione operativa e i poteri di conduzione, sorveglianza, controllo e manutenzione delle opere di scarico sarebbero stati affidati ad una società appaltatrice, con conseguente responsabilità di quest'ultima. Ha quindi censurato la sentenza di merito per violazione dell'art. 124, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 e per omesso esame del fatto decisivo relativo all'appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il gestore della rete fognaria e del sistema di depurazione, in quanto titolare della rete e soggetto tenuto agli obblighi inerenti, è tenuto anche a munirsi dell'autorizzazione per lo scarico di acque reflue provenienti dalla rete stessa. Ha considerato insindacabile in sede di legittimità l'accertamento di merito secondo cui gli scarichi provenivano dalla rete fognaria dell'abitato, erano noti al gestore, e i condotti contestati rientravano nella rete gestita dalla società. Quanto al secondo motivo, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stata dichiarata inammissibile per effetto della "doppia conforme"; la censura di violazione di legge è stata ritenuta infondata perché, sebbene in caso di trasferimento effettivo dell'impianto la responsabilità ricada sull'autore materiale dell'illecito, nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato che la società ricorrente aveva mantenuto poteri di ingerenza e controllo e che l'appalto non aveva comportato una delega piena e autonoma dei poteri decisionali di vertice. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indicato come base processuale per l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione
art. 133, secondo comma, d.lgs. n. 152/2006
richiamato come norma sanzionatoria per lo scarico in assenza di autorizzazione
la Corte lo interpreta nel senso che il gestore della rete fognaria e del sistema di depurazione, quale titolare della rete, è soggetto agli obblighi di autorizzazione per gli scarichi provenienti dalla rete stessa
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato per il motivo di violazione di legge
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
invocato per violazione di norme di diritto e omesso esame di fatto decisivo
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per l'inammissibilità del motivo di omesso esame in presenza di doppia conforme
art. 360, quarto comma, c.p.c.
richiamato quale disciplina che preclude il vizio motivazionale nel regime della doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- In tema di scarichi idrici, il gestore della rete fognaria e del sistema di depurazione, quando sia titolare della rete da cui provengono le acque reflue, risponde della mancanza di autorizzazione allo scarico ed è tenuto a richiederla.
- La responsabilità per lo scarico non autorizzato non viene meno per il solo fatto che l'impianto sia affidato a terzi se, in concreto, il gestore originario conserva poteri di ingerenza, controllo e direzione, mentre la delega non attribuisce autonomia decisionale piena sull'assetto tecnico-organizzativo dell'intervento.
- Nel regime della "doppia conforme" il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado sui medesimi fatti decisivi, salvo che il ricorrente indichi un diverso iter argomentativo tra i due gradi.
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio quando la doglianza, in realtà, mira a contestare gli accertamenti di fatto già compiuti dai giudici di merito.
- In materia sanzionatoria ambientale, la prova della gestione concreta dell'impianto e della permanenza dei poteri di controllo può fondare l'imputazione dell'illecito al soggetto gestore, anche se non sia stata formalmente individuata una delega di funzioni in capo all'appaltatore.
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