Cassazione Civile, Ordinanza n. 01336/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito complessivo ai fini IRPEF, recuperando un maggior reddito di capitale e irrogando maggiori imposte e sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione dichiarando inammissibile il ricorso originario per asserita tardività. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) la nullità della sentenza d’appello per non avere dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia, notificato a mezzo posta ma non corredato, al momento della costituzione, dalla ricevuta di spedizione e con avviso di ricevimento privo di indicazione certa della data di spedizione; 2) la violazione delle norme sul termine per proporre il ricorso introduttivo nel processo tributario, per avere la CTR dichiarato intempestivo il ricorso di primo grado; 3) l’omessa pronuncia sulla domanda di rimessione in termini. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dal fascicolo risultava che la notifica dell’appello era stata ricevuta oltre il termine lungo di impugnazione, e che l’avviso di ricevimento non consentiva di desumere con certezza la tempestività della spedizione; richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla prova della tempestività della notifica a mezzo posta nel processo tributario, ha concluso che l’appello dell’Agenzia era inammissibile. I restanti motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito gli altri, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Ha compensato le spese del grado di appello e ha condannato l’Agenzia alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione. È stato altresì escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
La nullità processuale va valutata in relazione alla funzione dell’atto e alla possibilità di verificare la tempestività della notificazione impugnatoria.
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente in relazione alle regole di costituzione e deposito degli atti nel processo tributario.
art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sul processo tributario relative alla costituzione in giudizio.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente con riferimento ai requisiti dell’appello nel processo tributario.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’intangibilità del giudicato formatosi per decorso dei termini di impugnazione.
Usato per individuare il termine lungo di impugnazione; la Corte ha verificato che, nel caso concreto, tale termine era già spirato alla data in cui la notifica dell’appello è pervenuta al destinatario.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente in collegamento con il termine di impugnazione nel processo tributario.
art. 6 d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni postali e documentazione della spedizione.
art. 6 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Norma invocata per l’istanza di accertamento con adesione, la cui tardività era stata opposta dall’Ufficio.
art. 20 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per contestare la declaratoria di intempestività del ricorso originario.
Richiamato dal ricorrente per l’omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione in termini.
Richiamato dal ricorrente quale base della richiesta di rimessione in termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la sua applicazione, poiché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
termine di sei mesi maggiorato dei 46 giorni di sospensione feriale
La Corte ha applicato il termine lungo di impugnazione per verificare la tardività dell’appello notificato dall’Agenzia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica dell’appello eseguita a mezzo posta è tempestivamente dimostrata anche mediante l’avviso di ricevimento, ma solo se su di esso la data di spedizione risulti attestata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; in mancanza, la mera indicazione manuale o dattilografica non è sufficiente.
- Se la prova della spedizione non consente di stabilire con certezza che la notificazione dell’impugnazione sia avvenuta entro il termine di decadenza, l’appello deve essere dichiarato inammissibile.
- Quando dall’accoglimento di un motivo discende l’inammissibilità dell’impugnazione di merito, gli ulteriori motivi diventano assorbiti.
- Nel verificare la tempestività dell’impugnazione, il giudice deve confrontare la data di ricezione della notifica con il termine lungo di impugnazione e, se questo è già spirato alla ricezione, la notifica non può considerarsi tempestiva.
- Nel processo tributario, la funzione probatoria dell’avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo se il documento consente di ricostruire in modo certo la data di invio del plico.
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