Cassazione Civile, Ordinanza n. 34703/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione d’appello che aveva revocato solo in parte il decreto ingiuntivo e condannato la società al pagamento dei contributi e delle sanzioni residui in favore dell’ente previdenziale. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall’ente previdenziale per contributi omessi e sanzioni relativi a più lavoratori addetti all’attività giornalistica. La corte d’appello, in riforma del primo grado, ha revocato il decreto solo in parte e ha condannato la società al pagamento di Euro 292.056,00, ritenendo subordinati i rapporti di lavoro giornalistico, salvo uno specifico lavoratore, accogliendo parzialmente l’eccezione di prescrizione per il periodo anteriore a maggio 2003, escludendo che alcune somme corrisposte in sede di conciliazione avessero natura di incentivo all’esodo, affermando la contribuzione dovuta anche sull’indennità sostitutiva del preavviso, dichiarando inammissibile la domanda di compensazione con contributi già versati alla gestione separata perché nuova in appello, e negando l’applicazione automatica del regime sanzionatorio di cui all’art. 116 della l. n. 388/2000. In cassazione la società ha proposto sei motivi: violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c. per la qualificazione delle somme come non incentivanti l’esodo e per l’asserito erroneo riparto dell’onere probatorio; violazione dell’art. 12 l. n. 153/1969 per l’inclusione di tutti i versamenti nella base imponibile previdenziale; omesso esame del fatto che gli ex dipendenti non avrebbero rinunciato a crediti retributivi; omesso esame circa l’indennità sostitutiva del preavviso, che sarebbe stata né corrisposta né rivendicata; omesso esame della domanda di compensazione con contributi versati all’INPS per una posizione lavorativa; violazione della l. n. 388/2000 quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili, perché dirette in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito o formulate in modo non coerente con i vizi denunciabili in sede di legittimità, e perché la decisione impugnata si fondava su un accertamento di fatto plausibile e adeguatamente motivato circa la natura non incentivante delle somme, l’obbligo contributivo sull’indennità sostitutiva del preavviso, la novità della domanda di compensazione e l’inapplicabilità automatica del regime sanzionatorio speciale all’INPGI.
Norme richiamate
L’interpretazione della volontà negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito contrapporre una lettura alternativa plausibile del testo contrattuale. L’esenzione dall’obbligo contributivo deve essere allegata e provata da chi la invoca.
art. 12 l. 30 aprile 1969, n. 153
Le somme corrisposte in collegamento genetico con il rapporto di lavoro possono essere assoggettate a contribuzione; la qualificazione delle erogazioni dipende dalla loro effettiva natura e funzione, non dalla mera etichetta formale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede un preciso fatto storico decisivo, non una questione o un argomento; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere dedotta per contestare una ricostruzione di fatto o per sollecitare un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 116 l. 23 dicembre 2000, n. 388
Il regime sanzionatorio ivi previsto non si applica automaticamente ai contributi dovuti all’INPGI, poiché l’ente gode di autonomia regolamentare e la disciplina sanzionatoria richiede un recepimento dell’istituto.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio con il relativo rito accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, ove dovuto, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità l’interpretazione del contenuto negoziale è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per anomalie motivazionali radicali; non è ammessa una semplice contrapposizione di una lettura alternativa del testo.
- Quando si invoca un’esenzione dall’obbligo contributivo, incombe sulla parte che la deduce l’onere di allegare e provare in modo specifico i presupposti della non debenza.
- Le somme corrisposte al lavoratore sono soggette a contribuzione se, all’esito di una valutazione complessiva della causa concreta, risultano collegate al rapporto di lavoro e non a una funzione diversa effettivamente dimostrata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico decisivo non esaminato, e non può essere utilizzato per riproporre contestazioni sul merito o su questioni giuridiche già decise.
- L’indennità sostitutiva del preavviso è rilevante ai fini contributivi in quanto conta l’obbligo di corrisponderla, accertato in fatto, e non la sua effettiva corresponsione o la sua concreta richiesta in giudizio.
- Le domande nuove in appello sono inammissibili; per contestare utilmente tale statuizione occorre indicare in modo specifico dove e come la domanda sia stata proposta in primo grado e quali censure siano state svolte in appello.
- Il regime sanzionatorio previsto da una disciplina generale non opera automaticamente nei confronti di un ente previdenziale dotato di autonomia regolamentare, se manca il recepimento della relativa normativa interna.
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