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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14557/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parti civili)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello che, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, aveva confermato il rigetto della domanda di equa riparazione proposta per la durata eccessiva di un processo penale concernente reati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose, nel quale essi erano persone offese e poi parti civili. La Corte territoriale aveva ritenuto non possibile calcolare la durata irragionevole perché i ricorrenti non avevano prodotto tutti gli atti di impugnazione dei vari gradi, considerandoli indispensabili per ricostruire con precisione le scansioni temporali del procedimento. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001, dell'art. 76 c.p.p. e dell'art. 597 c.p.p., sostenendo che il principio di immanenza della parte civile esonerasse dalla produzione degli atti di impugnazione, bastando la produzione delle sentenze dei vari gradi; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria, poiché il processo risultava comunque durato circa venti anni; 3) violazione dell'art. 738 c.p.c. per mancato esercizio dei poteri ufficiosi di acquisizione degli atti di causa; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la durata irragionevole almeno del primo grado e dell'appello; 5) violazione dell'art. 2, comma 2, L. n. 89/2001 per mancato rispetto della giurisprudenza CEDU sull'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo fondato il rilievo per cui la Corte d'appello aveva erroneamente negato l'equa riparazione per difetto di prova, nonostante i ricorrenti fossero rimasti parti civili nel processo penale e le sentenze dei vari gradi consentissero comunque di ricostruire la durata complessiva del giudizio, risultata di circa venti anni. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione collegiale, affinché riesamini la domanda attenendosi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89

    L'equa riparazione spetta quando la durata del processo ecceda il termine ragionevole; nel processo penale il danno da irragionevole durata può riguardare anche la persona offesa, ma solo dal momento in cui si sia costituita parte civile.

  • art. 2, comma 2-quater, L. 24 marzo 2001, n. 89

    È richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina dell'equa riparazione nel caso di processo penale e della prova della durata irragionevole.

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    Disciplina il procedimento di opposizione avverso il provvedimento del consigliere delegato in materia di equa riparazione; si applicano le forme del procedimento camerale.

  • art. 6 CEDU

    Garantisce il diritto alla decisione entro un termine ragionevole; la sua violazione può fondare il diritto all'equa riparazione ex L. n. 89/2001.

  • art. 76 c.p.p.

    Conferma il principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale, salvo revoca espressa o casi tassativi di revoca implicita.

  • art. 82 c.p.p.

    Individua i casi di revoca della costituzione di parte civile, ai quali non può estendersi oltre misura la perdita dell'immanenza.

  • art. 597 c.p.p.

    È richiamato per evidenziare i poteri limitati di impugnazione della parte civile nel processo penale.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato per censurare la motivazione apparente o intrinsecamente contraddittoria del decreto impugnato.

  • art. 738 c.p.c.

    Nel procedimento camerale il giudice può esercitare poteri officiosi di integrazione istruttoria; la Corte richiama tale potere come possibile supporto probatorio nel giudizio di equa riparazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma invocata per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un processo penale, la persona offesa ha titolo a far valere il danno solo dal momento in cui si sia costituita parte civile, poiché solo da quel momento il giudice penale è investito della domanda civilistica.
  • Il principio di immanenza della parte civile comporta che, una volta validamente costituita, la parte civile deve considerarsi presente anche nei gradi successivi senza necessità di rinnovare la costituzione o di impugnare la decisione; non è quindi coerente addossarle l'onere di produrre atti di impugnazione che non è legittimata a proporre.
  • Ai fini della prova della durata del processo, le sentenze dei vari gradi possono essere sufficienti a ricostruire le scansioni temporali essenziali, specie quando l'effettività e la data degli atti di impugnazione dipendono dalle parti principali del processo penale.
  • Nel giudizio di equa riparazione il giudice, specie nella forma camerale, può e deve valutare l'eventuale integrazione istruttoria officiosa quando la documentazione prodotta consenta comunque una ricostruzione ragionevole dei dati cronologici rilevanti.
  • È erroneo negare in radice l'equa riparazione per sola mancata produzione formale di tutti gli atti di impugnazione, se dagli atti già acquisiti emerge comunque una durata complessiva del processo ampiamente eccedente il termine ragionevole e il richiedente era parte civile per il periodo rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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