Cassazione Civile, Ordinanza n. 08414/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal tribunale solo una liquidazione parziale del compenso professionale per l'attività svolta in un procedimento penale in favore di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice di merito aveva riconosciuto solo euro 330 oltre accessori e aveva negato il compenso per la fase introduttiva, ritenendo che il processo, instaurato a citazione diretta, si fosse definito alla prima udienza e che non risultassero atti scritti riferibili a tale fase. In cassazione il difensore ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla competenza, sostenendo che l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dovesse essere decisa dal capo dell'ufficio giudiziario e che la decisione di un diverso magistrato determinasse nullità per irregolare costituzione del giudice; con il secondo ha dedotto la violazione della disciplina sui compensi forensi, lamentando il mancato riconoscimento della fase introduttiva nonostante essa comprendesse anche attività non scritte e svolte oralmente prima del dibattimento; con il terzo ha censurato la regolamentazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la doglianza sulla competenza/nullità perché, all'interno dello stesso ufficio, non si pongono questioni di competenza tra presidente e giudici ma soltanto profili di organizzazione tabellare. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la fase introduttiva del giudizio penale ai fini della liquidazione del compenso comprende anche attività diverse dagli atti scritti, come richieste, istanze, osservazioni e opposizioni, anche se rese oralmente, e che dunque non poteva escludersi la relativa voce solo perché il processo si era definito in una sola udienza e mancava prova di atti scritti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza del tribunale è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Ferrara in persona di altro magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.
è stata invocata per denunciare la violazione delle norme sulla competenza e la nullità dell'ordinanza impugnata
art. 15, comma 2, D.Lgs. 150/2011
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'opposizione dovesse essere decisa dal capo dell'ufficio giudiziario
richiamato dal ricorrente quale base della dedotta nullità per irregolare costituzione del giudice
richiamato per contestare il mancato riconoscimento del compenso professionale
richiamato per la liquidazione dei compensi forensi per fasi
art. 12, comma 3, D.M. 55/2014
interpretato dalla Corte nel senso che il compenso va liquidato per fasi e che la fase introduttiva comprende una pluralità di attività precedenti l'apertura del dibattimento
la Corte ha ritenuto che l'elencazione delle prestazioni della fase introduttiva sia esemplificativa e non limitata agli atti scritti
Massime di principio
- Nel medesimo ufficio giudiziario, la decisione dell'opposizione a un provvedimento di liquidazione adottata da un magistrato diverso dal capo dell'ufficio non integra una questione di competenza interna né determina nullità per irregolare costituzione del giudice, poiché rilevano solo criteri di distribuzione tabellare degli affari.
- Ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, la fase introduttiva del giudizio non coincide con la sola redazione di atti scritti, ma comprende anche attività preparatorie e interlocutorie svolte oralmente prima dell'apertura del dibattimento, quali richieste, istanze, osservazioni e opposizioni.
- La liquidazione dei compensi professionali deve avvenire con riferimento alle fasi effettivamente svolte e non può essere negata solo perché il processo si sia definito in una sola udienza, ove risultino comunque attività riconducibili alla fase prevista dalla tariffa.
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