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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13334/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., un presunto errore di fatto nella sentenza della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 4807/2024 dep. 2025) che aveva annullato con rinvio, nei suoi confronti e limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990, la sentenza della Corte di appello del 28/6/2023. Bellocco contesta il travisamento probatorio della Corte di cassazione ritenendo che l'accertamento del ruolo apicale a lui attribuito si fondi su un incontro del 3 aprile 2017 al quale, secondo l'informativa, egli non era presente e per il quale non esistono captazioni né prova della sua partecipazione o del contenuto. Sostiene che la Corte di cassazione ha confuso una valutazione (giudizio) con un errore percettivo e che l'unico riscontro indicato (l'incontro) non integra la partecipazione o la programmazione di importazione di droga a suo carico. Infine il difensore ha depositato motivi aggiunti il 10/11/2025 a sostegno della richiesta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorrente non ha allegato gli atti essenziali (la sentenza della Corte d'appello e i ricorsi per cassazione), impedendo la verifica del concreto contenuto delle censure; la doglianza prospetta un errore di valutazione (giudizio) e non un errore percettivo immediatamente rilevabile, che è invece il limite dell'art. 625-bis c.p.p.; la sentenza impugnata aveva già dato conto del motivo e delle prove (dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni e l'incontro del 3/4/2017) e non è ravvisabile una svista materiale. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Regola il ricorso straordinario per errore di fatto in Cassazione: ammesso solo per errori materiali o di percezione che siano immediatamente rilevabili e decisivi per la decisione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per fissare la sanzione di €3.000,00

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Principio di autosufficienza: il ricorso deve indicare specificamente l'elemento materiale o il fatto erroneo e allegare gli atti processuali da cui risulti l'errore; la sua violazione costituisce motivo di inammissibilità

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di effetto preclusivo della decisione di cassazione con rinvio: limita i poteri del giudice del rinvio e può rendere ammissibile il ricorso per errori che incidono su tali presupposti

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990, comma 3

    Circostanza aggravante contestata (collegata all'associazione e all'attività di spaccio/importazione), oggetto parziale dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990, comma 1

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: riferimento al capo 2 per il quale Bellocco era stato ritenuto promotore

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 1

    Norma sui reati di importazione/detenzione di stupefacenti, collegata ai 'reati fine' contestati ai capi 3 e 4

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente errore di fatto (errore percettivo, svista materiale) da errore di diritto o di valutazione: l'art. 625-bis c.p.p. tutela soltanto errori percettivi immediatamente rilevabili.
  • Al ricorso per errore di fatto vanno allegati e prodotti gli atti necessari (sentenze di merito, ricorsi originari, documenti probatori): l'autosufficienza è requisito di ammissibilità.
  • L'omesso esame di un motivo può costituire errore di fatto solo se la sua presenza è immediatamente e oggettivamente verificabile nel fascicolo; se invece la censura attiene alla valutazione della prova si tratta di errore di giudizio, non sanabile con l'art. 625-bis.
  • Non è sufficiente affermare che la Corte di legittimità ha 'travisato' le fonti di prova: occorre dimostrare concretamente quale elemento materiale sia stato letto in modo errato e come ciò abbia influito decisivamente sulla decisione.
  • Chi impugna deve valutare il rischio di esposizione alle spese e alla sanzione alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) in caso di inammissibilità per carenze procedurali o sostanziali.
  • Se la censura mira alla diversa valutazione della prova (es. rilevanza di intercettazioni o dichiarazioni di collaboratori), il rimedio corretto è l'impugnazione nel merito (ricorso per cassazione/altre vie), non il ricorso per errore di fatto.

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